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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208

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Regolamento di esecuzione UE 2020 1208

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione

GU L 278/1 del 26.08.2020

Entrata in vigore: 15.09.2020

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

______

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 per quanto concerne i seguenti elementi:
(a) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta e sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999;
(b) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999;
(c) gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali d’inventario a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2018/1999;
(d) il calendario e la procedura di esecuzione della revisione completa a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999;
(e) la comunicazione da parte degli Stati membri di informazioni sul sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni a norma dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri che contengono i dati richiesti a partire dall’anno 2021.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «tabella comune per la trasmissione dei dati» o «CRT» (Common Reporting Table): una tabella contenente le informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell’allegato II della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (decisione 24/CP.19);
(2) «approccio di riferimento»: il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), indicato nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall’IPCC («le linee guida IPCC del 2006»);
(3) «approccio 1»: il metodo di base indicato nelle linee guida IPCC del 2006 per la stima dell’incertezza;
(4) «categoria fondamentale»: una categoria che ha un’influenza significativa sull’inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell’Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;
(5) «approccio settoriale»: il metodo settoriale dell’IPCC indicato nelle linee guida IPCC del 2006;
(6) «schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra»: lo schema che figura nell’appendice delle linee guida della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione degli inventari annuali contenuta nell’allegato I della decisione 24/CP.19;
(7) «modalità, procedure e linee guida per la trasparenza»: le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi, indicate nell’allegato della decisione 18/CMA.1 della Conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi;
(8) «linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra»: le linee guida ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione;
(9) «ricalcolo»: procedura tramite cui effettuare, conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra, una nuova stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo registrati negli inventari dei gas a effetto serra trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all’inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.

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