Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Il Decreto è entrato in vigore il 17 settembre dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.
Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), al D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave), al D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 ed al Testo Unico di Sicurezza D.Lgs. 81/2008).
Si intende per "Incidente grave" (Art. 2 let t) l'incidente che si pone in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;
2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3).
segue in allegato
(GU n.215 del 16.09.2015)
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