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Decisione di esecuzione (UE) 2022/679

ID 16497 | | Visite: 996 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/16497

Decisione di esecuzione UE 2022 679

Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 / 1° Elenco di controllo sostanze o composti Direttiva acque destinate al consumo umano

Decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 124/41 del 27.4.2022

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in particolare l’articolo 13, paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2020/2184 prevede l’istituzione di un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica quando presenti nelle acque destinate al consumo umano («elenco di controllo»). L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza e composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.
(2) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184, il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo devono essere inseriti nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Sulla base delle più recenti raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sui parametri relativi all’acqua potabile, la presente decisione di esecuzione dovrebbe stabilire valori indicativi di 300 ng/l per il nonilfenolo e di 1 ng/l per il 17-betaestradiolo.
(3) Per consentire la misurazione dei valori indicativi con un grado accettabile di precisione senza comportare costi eccessivi, per il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo sono precisati i limiti di quantificazione definiti nella direttiva 2009/90/CE della Commissione.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L’elenco di controllo delle sostanze e dei composti che destano preoccupazione per le acque destinate al consumo umano di cui all’articolo 13, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/2184 figura nell’allegato della presente decisione.

_____

ALLEGATO

ELENCO DI CONTROLLO DELLE SOSTANZE E DEI COMPOSTI CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE PER LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Denominazione della sostanza/del gruppo di sostanze o del composto/gruppo di composti

Numero CAS

Numero UE

Valore indicativo (ng/l)

Limite di quantificazione  (1(ng/l)

Metodo di analisi possibile

17-betaestradiolo

50-28-2

200-023-8

1

≤ 1

-

nonilfenolo (2)

84852-15-3

284-325-5

300

≤ 300

EN ISO 18857-2

(1) Limite di quantificazione quale definito all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/90/CE.

(2) Queste sostanze erano precedentemente note con i numeri CAS 25154-52-3 e 104-40-5.

...

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