Protocollo di Ginevra del 1991
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Protocollo di Ginevra - 1991
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Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.
(GU n.45 del 23-02-2021)
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Art. 1 Approvazione dell'aggiornamento dei programmi di monitoraggio
1. E' approvato l'aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2010 e successive modificazioni, contenuto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11 Programmi di monitoraggio
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, ((elabora ed attua)), con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.
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