Il raggruppamento e l’abbruciamento di materiali vegetali costituisce reato?
La lettera f) dell’art. 185, comma 1, TUA prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. ...
della Commissione del 13 giugno 2019 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bispyribac, denatonio benzoato, fenoxicarb, flurocloridone, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, propaquizafop, tebufenozide in o su determinati prodotti
GU L157/3 del 14.06.2019
Entrata in vigore: 04.07.2019
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell'Unione o importati nell'Unione prima del 4 gennaio 2020.
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