EU Pesticides database
ID 5659 | | Visite: 38410 | Legislazione Pesticidi | Permalink: https://www.certifico.com/id/5659 |
Pesticidi: le norme quadro e la banca dati UE
ID 5659 | 19.02.2018
1. Il quadro UE
Una corposa legislazione UE disciplina la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (i prodotti fitosanitari appartengono al gruppo dei pesticidi) e dei loro residui negli alimenti. I prodotti fitosanitari non possono essere commercializzati o utilizzati se non prima autorizzati. Si usa un sistema a due livelli in cui l’EFSA valuta le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari e gli Stati membri valutano e autorizzano i prodotti a livello nazionale. I prodotti fitosanitari sono disciplinati essenzialmente dal Regolamento quadro (CE) 1107/2009.
Tutte le questioni relative ai limiti di legge dei residui di pesticidi nei cibi sono trattati nel Regolamento (CE) 396/2005. Tale regolamento disciplina anche i controlli ufficiali sui residui di pesticidi negli alimenti di origine vegetale e animale, che possono residuare dall’impiego dei pesticidi per proteggere i vegetali.
2. Ruolo dell'EFSA
L’EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente ai gestori del rischio in base delle proprie valutazioni del rischio. La Commissione europea e gli Stati membri adottano decisioni di gestione del rischio su questioni normative, tra cui l'approvazione delle sostanze attive e l'impostazione dei limiti di legge per i residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi (livelli massimi di residui, o LMR).
Prima che una sostanza attiva possa essere utilizzata nell’UE all’interno di un prodotto fitosanitario, deve essere approvata dalla Commissione europea. Prima che venga assunta una decisione ufficiale sulla loro approvazione, le sostanze attive sono oggetto di un approfondito processo di valutazione.
L’unità “Pesticidi” dell’EFSA è responsabile dell’esame paritetico a dimensione UE della valutazione del rischio connesso ai principi attivi impiegati nei prodotti fitosanitari, in stretta collaborazione con gli Stati membri dell’UE. La valutazione dei rischi associati alle sostanze attive mira a determinare se questi prodotti, purché usati correttamente, possano produrre, direttamente o indirettamente, effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali (per esempio attraverso l’acqua potabile, gli alimenti o i mangimi) e non compromettano la qualità delle falde acquifere. Inoltre la valutazione del rischio ambientale si prefigge l’obiettivo di valutare l’impatto potenziale di tali prodotti sugli organismi non bersaglio del pesticida.
L'unità “Pesticidi” dell’EFSA fornisce anche pareri scientifici alla Commissione europea sui possibili rischi connessi alla presenza di residui di pesticidi negli alimenti trattati con prodotti fitosanitari ed elabora proposte per stabilire gli LMR. L'Unità ha inoltre il compito di redigere l’annuale relazione sui residui di pesticidi nell'UE. L'Unità fornisce poi supporto amministrativo e scientifico al gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR).
Il gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti fitosanitari e i loro residui (PPR) fornisce consulenza scientifica su questioni che non possono essere risolte nel contesto della revisione paritetica delle sostanze attive, delle richieste di autorizzazione di LMR o disamine di LMR o quando occorrano linee guida su questioni più generiche, di solito in campi quali tossicologia, ecotossicologia, destino e comportamento e per lo sviluppo di prassi di valutazione del rischio.
Il gruppo PPR e l'Unità “Pesticidi” hanno il compito di sviluppare e di rivedere le metodologie scientifiche, compresi i documenti orientativi, per la valutazione del rischio da pesticidi. In tale contesto l'EFSA appalta periodicamente alcuni compiti a organismi esterni che le prestano assistenza nella raccolta di dati e informazioni scientifiche o nello sviluppo di strumenti di modellazione. Le opinioni delle parti interessate sulle nuove linee guida e metodologie vengono raccolte tramite consultazioni pubbliche. I documenti che contengono le linee guida forniscono indicazioni ai richiedenti e agli Stati membri sulle modalità di conduzione della valutazione del rischio per un dato settore nel contesto della revisione paritetica delle sostanze attive usate nei prodotti fitosanitari.
https://www.efsa.europa.eu/it/interactive_pages/pesticides_authorisation/PesticidesAuthorisation
3. Ruolo ISPRA
L’ISPRA svolge un compito di indirizzo tecnico-scientifico per la scelta delle sostanze da ricercare, i metodi di campionamento, l’analisi, il controllo di qualità. Le Regioni trasmettono i risultati del monitoraggio all’ISPRA, che li elabora e valuta.
Il Piano di Azione Nazionale (PAN), previsto dalla direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, e adottato con il decreto 22 gennaio 2014, definisce i compiti e le scadenze per la realizzazione del monitoraggio.
L’Istituto, inoltre, predispone gli indicatori stabiliti dal PAN stesso per la verifica dell’efficacia delle misure di tutela dell’ambiente acquatico. Il rapporto, inoltre, tiene conto della normativa per la tutela delle acque, che con la direttiva quadro acque (DQA) [Dir. 2000/60/CE] e le direttive figlie, stabilisce i criteri per lo sviluppo delle reti e per l’esecuzione del monitoraggio e fissa limiti di qualità ambientale delle sostanze.
I pesticidi, dal punto di vista normativo, si distinguono in prodotti fitosanitari [Reg. CE 1107/2009], utilizzati in agricoltura, e biocidi [Reg. UE 528/2012], impiegati in vari campi di attività (disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso non agricolo, ecc.). Spesso i due tipi di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi.
Essendo concepiti per combattere organismi considerati nocivi, possono essere pericolosi per gli organismi viventi in generale. In funzione delle caratteristiche molecolari, delle condizioni di utilizzo e di quelle del territorio, infatti, possono migrare e lasciare residui nell’ambiente e nei prodotti agricoli, con un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi.
Vedi:
Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2013-2014
Monitoraggio nazionale nelle acque
4. Norme quadro UE
L'Unione Europea ha sviluppato un quadro legislativo articolato che ne regola l’intero ciclo di vita, dall’immissione sul mercato, all’uso, fino ai livelli massimi consentiti negli alimenti e nell’ambiente.
1. ACTION PLAN (USO SOSTENIBILE)
Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
(GU L 309 del 24.11.2009)
Recepita con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012 , n. 150 (GU n. 202 del 30.08.2012)
2. ACTIVE SUBSTANCES (IMMISSIONE SUL MERCATO)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
(GU L 309/1 del 24.11.2009)
3. PESTICIDES EU-MRLs (Maximum Residue Levels) (LIVELLI MASSIMI CONSENTITI ALIMENTI E AMBIENTE)
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(GU L 70 del 16.3.2005)
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I pesticidi lasciano tracce nei prodotti trattati sono chiamati "residui".
Un livello massimo di residui (MRL) è il livello più alto di un residuo di antiparassitario che è legalmente tollerato in o su alimenti o mangimi quando i pesticidi sono applicati correttamente (Buona pratica agricola). I punti chiave per l'MRL sono:
- Le quantità di residui presenti negli alimenti devono essere sicure per i consumatori e devono essere le più basse possibili.
- La Commissione europea fissa gli MRL per tutti i prodotti alimentari e i mangimi per animali
- Gli LMR per tutte le colture e tutti i pesticidi sono disponibili nella banca dati sui MRL sul sito web della Commissione.
Come viene determinato MRL per l'UE
I richiedenti, ad esempio i produttori di prodotti fitosanitari, gli agricoltori, gli importatori, i paesi dell'UE o di paesi terzi, devono presentare quanto segue per determinare l'MRL per i pesticidi:
- L'uso di un pesticida sulla coltura, ad esempio quantità, frequenza, fase di crescita della pianta (Good Agricultural Practice - GAP);
- Dati sperimentali sui residui attesi quando il pesticida viene applicato secondo GAP;
- Valori di riferimento tossicologici per il pesticida. La tossicità cronica viene misurata con la dose giornaliera accettabile (ADI), la tossicità acuta - con la dose acuta di riferimento (ARfD).
Sulla base delle informazioni disponibili, l'assunzione di residui attraverso tutti i prodotti alimentari che possono essere trattati con tale pesticida viene confrontata con:
- Assunzione giornaliera accettabile (ADI)
- Acute Reference Dose (ARfD) per l'assunzione a breve e lungo termine e per tutti i gruppi di consumatori europei.
Se l'MLR non è sicuro, è impostato al limite inferiore di determinazione analitica (LOD). Questo è l'MRL anche per le colture sulle quali il pesticida non è stato usato o quando il suo uso non ha lasciato residui rilevabili.
Il limite minimo predefinito (LOD) nella legislazione dell'UE è 0,01 mg kg.
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=fitosanitari&menu=vegetali
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
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