Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 28.07.2022
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Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 - 28.07.2022
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione
GU L 199/31 del 28.7.2022
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Alla pagina 23, allegato, punto 1.4, tabella sotto BAT 12, lettere o, r ed s, quarta colonna; alla pagina 24, allegato, punto 1.5, comma sotto Applicabilità; alla pagina 27, allegato, punto 1.6, tabella sotto BAT 16, lettera d, quarta colonna, e punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettere d ed e, quarta colonna; alla pagina 32, allegato, punto 2.1.4., prima tabella sotto BAT 21, lettera j, quarta colonna; alla pagina 46, allegato, punto 3.2.2., tabella sotto BAT 32, lettere c e d, quarta colonna, e tabella sotto BAT 33, lettera b, quarta colonna; alla pagina 49, allegato, punto 3.3.2., tabella sotto BAT 37, lettera c, quarta colonna, e tabella sotto BAT 38, lettera b, quarta colonna; alla pagina 59, allegato, punto 4.2.2., prima tabella sotto BAT 49, lettera b, quarta colonna; alla pagina 62, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 52, lettere g e h, quarta colonna,
anziché: «è subordinata»,
leggasi: «può essere subordinata».
Alla pagina 27, allegato, punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettera c, quarta colonna; alla pagina 53, allegato, punto 4.1.2., tabella sotto BAT 42, lettera f, quarta colonna, e tabella sotto BAT 43, lettera d, quarta colonna; alla pagina 58, allegato, punto 4.2.2., tabella sotto BAT 47, lettera h, terza colonna, e tabella sotto BAT 48, lettera f, quarta colonna; alla pagina 63, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 54, lettera b, quarta colonna; alla pagina 74, allegato, punto 7.1.2., prima tabella sotto BAT 73, lettera e, quarta colonna,
anziché: «è subordinato»,
leggasi: «può essere subordinato».
Alla pagina 31, allegato, punto 2.1.4., tabella sotto BAT 21, lettera e, seconda colonna; alla pagina 38, allegato, punto 2.2.3., prima tabella sotto BAT 25, lettera e, seconda colonna; alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, seconda colonna,
anziché: «Scrubbing a umido»,
leggasi: «Lavaggio a umido».
Alla pagina 35, allegato, tabella 7, seconda colonna, prima riga,
anziché: «BAT-AEL (mg/Nm3)»,
leggasi: «BAT-AEL (μg/Nm3)».
Alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, terza colonna; alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, seconda colonna; alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, seconda frase,
anziché: «depurazione a umido»,
leggasi: «lavaggio a umido».
Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, seconda colonna,
anziché: «scrubbing a umido»,
leggasi: «lavaggio a umido».
Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, terza colonna,
anziché: «dello scrubbing a umido»,
leggasi: «del lavaggio a umido».
Alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, terza colonna,
anziché: «della depurazione a umido»,
leggasi: «del lavaggio a umido».
Alla pagina 78, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, seconda colonna,
anziché: «abbattimento a umido»,
leggasi: «lavaggio a umido».
Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, prima frase,
anziché: «tecniche di depurazione»,
leggasi: «tecniche di lavaggio».
Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, quarta frase,
anziché: «dalla depurazione a umido»,
leggasi: «dal lavaggio a umido».
Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, prima colonna,
anziché: «Abbattimento a umido»,
leggasi: «Lavaggio a umido».
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