Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478

ID 6947 | | Visite: 3503 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/6947

Elenco  europeo impianti riciclaggio delle  navi

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione del 3 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, considerando quanto segue:
(1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («l'elenco europeo») è stato istituito mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione ed è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE)
2018/684 della Commissione.
(2) Il Regno Unito ha informato la Commissione in merito all'autorizzazione rilasciata a un impianto di riciclaggio delle navi stabilito sul suo territorio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 e ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie al fine dell'inclusione di detto impianto nell'elenco europeo.
(3) L'autorizzazione di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Polonia è scaduta il 28 aprile 2018 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dalla Polonia in merito al rinnovo, avvenuto o previsto, delle autorizzazioni concesse agli impianti citati per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Pertanto, i due impianti non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 e dovrebbe essere rimossi dall'elenco europeo conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.
(4) Occorre pertanto modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(5) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione pertinenti agli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

___________

ALLEGATO ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione

...

GUUE L 249/6 del 04.10.2018

Entrata in vigore: 24.10.2018

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione (UE) 2018 1478.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2018 /478
 
IT436 kB813

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP prodotti assorbenti
Ott 30, 2024 86

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti

Guida pratica uso Ecolabel UE nei GPP: prodotti assorbenti / JRC 2024 ID 22829 | 30.10.2024 / In allegato La guida pratica per l'uso del marchio Ecolabel UE negli appalti pubblici verdi di prodotti assorbenti per l'igiene personale include criteri ambientali raccomandati incentrati su: (i) polpa di… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione UE 2024 2729
Ott 23, 2024 132

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 / Deroga immissione sul mercato apparecchiature FGAS ID 22780 | 23.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio… Leggi tutto
Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora
Ott 21, 2024 153

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimenti obblighi impresa energivora

Linee guida operative ENEA accesso meccanismo adempimento obblighi impresa energivora (Art. 7 DM 256 del 10 luglio 2024) ID 22769 | 21.10.2024 / Pubblicato sito ENEA 10.10.2024 Energivori: comunicazione linee guida operative ENEA per l’accesso al meccanismo ai sensi dell’Art. 7 comma 3 lettera a)… Leggi tutto
Ott 21, 2024 261

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256

Decreto MASE 10 luglio 2024 n. 256 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 luglio 2024 n. 256 recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8,… Leggi tutto
Ott 21, 2024 191

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976

Circolare 17 febbraio 1993 n. 124976 Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. (GU n.53 del… Leggi tutto
Ott 20, 2024 76

Decreto 21 gennaio 1987

Decreto 21 gennaio 1987 Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 157 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro… Leggi tutto

Più letti Ambiente