FAQ Coronavirus raccolta dei rifiuti urbani

FAQ Coronavirus raccolta dei rifiuti urbani
ID 12291 | 11.12.2020
Per gestire il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti Covid i Comuni dovranno individuare adeguate soluzioni organizzative volte a...

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
GU Serie Generale n.168 del 22-07-2003
Entrata in vigore del decreto: 6-8-2003
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Art. 1. Obiettivi
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di migliorare la disponibilita' e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.
Art. 3. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e finanze e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
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Testo consolidato 2017 disponibile per Abbonati
Modifiche al Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 182:
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 (in G.U. 29/12/2003, n.300) , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. 27/2/2004, n. 48)
DECRETO 1 luglio 2009, (in G.U. 15/07/2009, n.162)
DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223) , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13)
DECRETO 22 dicembre 2016, (in G.U. 04/01/2017, n.3)
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