Decreto 29 dicembre 2016, n. 266
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Decreto 29 dicembre 2016, n. 266.
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Art. 1. Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l’attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera qq -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute umana.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 10, il presente decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all’articolo 214, comma 7 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq -bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l’aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica).
L’apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;
b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6;
d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un’attività di compostaggio;
f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;
g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell’apparecchiatura;
h) responsabile: legale rappresentante dell’organismo collettivo;
i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell’apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.
G.U. n. 45 del 23.02.2017
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"Attività di compostaggio di comunità.
Si tratta di piccole macchine utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Queste macchine vengono utilizzate per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici.
Il compostaggio di comunità è spesso anche chiamato compostaggio elettromeccanico, qualora si utilizzino macchine elettromeccanici (come in Italia), o compostaggio comunitario, compostaggio collettivo, compostaggio locale, compostaggio urbano, compostaggio in sito o compostaggio di prossimità. La caratteristica orografica del territorio italiano e la presenza di tanti piccoli Comuni, distanti dagli impianti di compostaggio, rende questa soluzione particolarmente interessante anche dal punto di vista economico".
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