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Modello attestazione idoneità trasporto rifiuti

ID 3185 | | Visite: 17338 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/3185

Modello attestazione idoneit  trasporto rifiuti   Update 2023

Modello attestazione idoneità trasporto rifiuti / Update 2023

ID 3185 | Rev. 3.0 del 17.01.2023 / In allegato

Disponibili in allegato documenti in formato .doc dello schema di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, del modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014 e della comunicazione ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’albo nella categoria 2bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, in accordo con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 - Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili, che ha modificato la deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 ed in ultimo con la Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 (in vigore dal 15.03.2023).

Update 3.0 del 17.01.2023
- Nuovo Modello Attestazione DM 120 2014 - così come modificato dalla Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022, in vigore dal 15 marzo 2023

Con la Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l'Albo gestori prevede nuovi compiti per il Responsabile tecnico, relativamente all'attestazione dei mezzi di trasporto rifiuti per le carrozzerie mobili che devono essere abbinate in modo puntuale con i rifiuti trasportati.

Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 Albo nazionale gestori ambientali 

Articolo 1 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014)

1. All’articolo 1 della deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene: containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.”
b) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “comma 4-bis. Per ciascun veicolo o gruppo di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili.”
2. L’allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 è sostituito con l’allegato “A” alla presente deliberazione.

Articolo 2 (Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)

Gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 sono sostituiti con gli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.

Articolo 3 (Provvedimenti di iscrizione)

1. Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, è riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate.
2. Nei provvedimenti d’iscrizione è data evidenza, per ciascuna tipologia di carrozzeria mobile, dei codici EER abbinati con la carrozzeria stessa.
3. Nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

Articolo 4 (Periodo transitorio)

I provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono aggiornati entro il 31 dicembre 2021 e in occasione di variazioni dell’iscrizione, successive alla data di entrata in vigore della presente delibera. I modelli di cui agli allegati “A”, “B” e “C” alla presente delibera sono utilizzati per procedere all’aggiornamento dell’iscrizione.

Articolo 5 (Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 2 febbraio 2021.
...

Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore,
documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
________

In allegato in formato .doc 

1. Schema di attestazione dell’idoneita’ dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell’art. 15, comma 3, lettera a), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (Update Rev. 3.0 2023)

1  Schema di attestazione dell idoneita

2. Modello di comunicazione dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione dei soggetti di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del DM 120/2014

Modello comunicazione iscrizione rinnovo

3. Comunicazione ai fini dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione all’albo nella categoria 2bis di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014 n. 120

Modello comunicazione iscrizione rinnovo 2 bis

...

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 17.01.2023 Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022 Certifico Srl
2.0 07.03.2021 Circolare n. 1 del 04 Febbraio 2021 Certifico Srl
1.0 28.09.2020 Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 Certifico Srl
0.0 2016 --- Certifico Srl

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Il Responsabile Tecnico - Quadro normativo

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