Regolamento (CEE) N. 2658/87
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Regolamento (CEE) N. 2658/87 / Consolidato 01.2021
ID 3056 | Update news 15.05.2022
Regolamento (CEE) N. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(GUUE del 7.09. 1987)
Scopo del regolamento
Stabilisce le basi giuridiche per la TARIC, la tariffa integrata dell’Unione europea (UE), e introduce un sistema comune per la codificazione e la classificazione delle merci, noto come nomenclatura combinata (NC), essenziale per l’elaborazione e la pubblicazione delle statistiche del commercio dell’UE.
Punti chiave
La TARIC contiene tutte le aliquote dei dazi doganali e alcune norme comunitarie applicabili al commercio estero. Non contiene informazioni relative alle imposte nazionali, come l’IVA.
La NC è il risultato della fusione tra la nomenclatura della tariffa doganale comune* e la Nimexe (nomenclatura statistica dell’UE).
La TARIC si basa sulla NC e comprende suddivisioni aggiuntive, denominate sottovoci TARIC, utilizzate per merci le cui aliquote dei dazi doganali vengono applicate in base all'origine, o laddove si applicano altre norme di politica commerciale.
Ciascuna sottovoce NC comporta un codice di otto cifre. Le prime sei cifre si riferiscono alle voci e sottovoci del sistema armonizzato. La settima e l’ottava cifra rappresentano le sottovoci NC. La nona e la decima cifra rappresentano le sottovoci TARIC.
L’allegato I del regolamento fissa le aliquote dei dazi e viene aggiornato regolarmente per tener conto di: modifiche concordate a livello internazionale;
modifiche relative a esigenze statistiche, politica commerciale e sviluppi tecnologici e commerciali;
necessità di armonizzare o esplicitare i testi.
La Commissione europea pubblica e gestisce la TARIC. Essa attribuisce i numeri di codice, aggiorna la TARIC e comunica gli emendamenti ai paesi dell’UE. Le richieste di modifica della NC possono essere fatte dalla Commissione, dai paesi dell’UE o dalle federazioni commerciali europee.
La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune, prendendo in considerazione gli emendamenti del Consiglio e della Commissione. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, composto da rappresentanti dei paesi dell’UE. Il comitato è responsabile dell'esame di tutte le questioni relative alla NC, alla TARIC o ad altre nomenclature.
Applicazione
È entrato in vigore il 10 settembre 1987.
Contesto
La TARIC, la tariffa integrata dell’UE, è una banca dati che riunisce normativa commerciale e agricola e tariffe doganali. Ciò garantisce un’applicazione uniforme da parte dei paesi dell’UE e offre una chiara visione di tutte le misure che i soggetti coinvolti nell’importazione di merci all’interno dell’Unione o nell’esportazione di merci da essa devono intraprendere.
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Modificato da:
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- Regolamento (CEE) n. 3528/89 del Consiglio del 23 novembre 1989 L 347 1 28.11.1989
- Regolamento (CEE) n. 3845/89 del Consiglio del 18 dicembre 1989 L 374 2 22.12.1989
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 L 302 1 19.10.1992
- Regolamento (CEE) n. 1969/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 L 180 9 23.7.1993
- Regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio del 31 gennaio 2000 L 28 16 3.2.2000
- Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 L 269 1 10.10.2013
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- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/125 della Commissione del 24 gennaio 2018 L 22 10 26.1.2018
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/396 della Commissione del 13 marzo 2018 L 71 36 14.3.2018
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione del 26 marzo 2018 L 83 11 27.3.2018
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/549 della Commissione del 6 aprile 2018 L 91 11 9.4.2018
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione dell'11 ottobre 2018 L 273 1 31.10.2018
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/13 della Commissione, del 4 gennaio 2019 L 3 1 7.1.2019
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione del 22 ottobre 2019 L 280 1 31.10.2019
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/523 della Commissione del 7 aprile 2020 L 116 1 15.4.2020
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 L 167 1 29.5.2020
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020 L 319 2 2.10.2020
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020 L 361 1 30.10.2020
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2159 della Commissione del 16 dicembre 2020 L 431 34 21.12.2020
Rettificato da:
Rettifica, GU L 378 del 31.12.1987, pag. 120 (2658/87)