SISTRI: Decreto 18 febbraio 2011 n. 52
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Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 / SISTRI: SIstema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti
ID 2643 | Update news 01.06.2023
Decreto 18 fbbraio 2011 n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(GU n. 95 del 26 aprile 2011 SO n. 107)
Abrogato da:
Decreto 30 Marzo 2016 n. 78
Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188 -bis , comma 4 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Art. 23. Disposizioni transitorie
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
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(GU n. 120 del 24 Maggio 2016)
Pubblicato nella GU n.126 del 31.05.2023 il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2023
Abrogazioni dal 13 febbraio 2025: sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148
Dal 15 giugno 2023, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
- a decorrere dal 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
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