Decreto 28 giugno 2024 n. 127
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Decreto 28 giugno 2024 n. 127 / Regolamento EoW rifiuti inerti da costruzione e demolizione
ID 22541 | 11.09.2024 / In allegato
Decreto 28 giugno 2024 n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
(GU n.213 del 11.09.2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024
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Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attivita' di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o piu' operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
i) «dichiarazione di conformita'»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato; l) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attivita' di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e' conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.
Art. 4 Scopi specifici di utilizzabilita'
1. L'aggregato recuperato e' utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.
Art. 5 Responsabilita' del produttore, dichiarazione di conformita' e modalita' di prelievo e detenzione dei campioni
1. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato e' responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche' della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e' attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformita' e' inviata all'Autorita' competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformita' di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorita' competente, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo.
4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformita' alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalita' di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformita' e idoneita' volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformita' alla norma UNI 932-1. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
Art. 6 Sistema di Gestione
1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualita' e dell'automonitoraggio. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 Monitoraggio
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.
Art. 8 Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonche' le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
2. Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformita' ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, all'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformita' ai titoli oggetto di rinnovo.
3. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformita' alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.
4. Fatta salva l'immediata applicabilita' dell'articolo 5, comma 4, i produttori di aggregato recuperato operano nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.
5. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Art. 9 Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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ALLEGATO 1 (Articolo 3)
ALLEGATO 2 (Articolo 4
ALLEGATO (Articolo 5)
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segue in allegato
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