Direttiva delegata (UE) 2023/544
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Direttiva delegata (UE) 2023/544 / Modifica Direttiva veicoli fuori uso (VFU)
ID 19182 | 10.03.2023
Direttiva delegata (UE) 2023/544 della Commissione, del 16 dicembre 2022, che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni per l'uso del piombo nelle leghe di alluminio a fini di lavorazione, nelle leghe di rame e in talune batterie
GU L 73/5 del 10.3.2023
Entrata in vigore: 30.03.2023
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Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e com ponenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo |
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1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo con tenente, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 |
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2. b) Alluminio contenente, in peso, al massimo l’1,5 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 |
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2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione mec canica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio |
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2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2. c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo (2) |
(1) |
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3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4 % di piombo in peso |
(3) |
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4. a) Cuscinetti e pistoni |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 |
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4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle tra smissioni e nei compressori per impianti di con dizionamento |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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5. a) Piombo negli accumulatori utilizzati nei sistemi ad alta tensione (4) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
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b) i) Piombo negli accumulatori: utilizzati in applicazioni a 12 V utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parla mento europeo e del Consiglio |
(3) |
X |
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5. b) ii) Piombo negli accumulatori utilizzati in appli cazioni non incluse nella voce 5. a) né 5. b) i) |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X |
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6. Masse smorzanti |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X |
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7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per ela stomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 |
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7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per ela stomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carb rante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piom bo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’appa rato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 |
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8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensa tori elettrolitici in alluminio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l’85 % di piombo in peso) |
(1) |
X (5) | ||
8. f) i) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. f) ii) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connet tori di cablaggio del veicolo |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” |
Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’inter no dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip” qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; una matrice unica di 300 mm2 o di dimen sioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologi co del semiconduttore; package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori. |
(1) Veicoli omologati a partire dal 1° ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semicondut tori di potenza con un circuito integrato con un’a rea di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di super ficie del circuito integrato di silicio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
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9. Sedi di valvole |
Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 |
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10. a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetrocera mico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all’uso di piom bo in: i) vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, ii) materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10. b), 10. c) e 10. d). |
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X (6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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10. b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati oa semiconduttoridiscreti |
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c) Piomboneimaterialiceramicidielettriciincon densatori per una tensione nominaleinferiore a 125 V CA o 250 VCC |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
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d) Piomboneimaterialiceramicidielettricidicon densatori utilizzati per compensare le deviazio ni,dovuteall’effettotermico,disensoriinsiste mi sonarultrasonici |
Veicoli omologati prima del 1°gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
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11. Inneschi pirotecnici |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e loro pezzi di ricambio |
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12. Materiali termoelettrici contenti piomboutilizzati nell’industriaautomobilisticaperridurreleemis sionidiCO2medianteilrecuperodeigasdiscarico |
Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Cromo esavalente |
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13. a) Rivestimenti anticorrosione |
Comepezzidiricambioperi veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio2007 |
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13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di da di e bulloni dei telai |
Comepezzidiricambioperi veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio2008 |
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14.Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: a) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elet trica utile assorbita media inferiore a 75 W in con dizioni di funzionamento costanti; b) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elet trica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; progettati per funzionare completamente con ri scaldatori non elettrici. |
Per a): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per b): veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Mercurio |
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15. a) Lampade a luminescenza per proiettori |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
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15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti |
Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
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Cadmio |
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16. Accumulatori per veicoli elettrici |
Comepezzidiricambioperi veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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Note alla tabella: (1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024. (2) Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell’uso di alluminio riciclato. (3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025. (4) Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). (5) Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione. (6) Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione. |
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