Decreto 22 dicembre 2011
Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Vanadio.
(GU n. 4 del 5-1-2012)
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Decreto L...
Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003 concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità [notificata con il numero C(2003) 2807]
(GU L 212/49 del 22.8.2003)
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la ddirettiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in particolare il punto 2.2 dell'allegato II alla medesima, considerando quanto segue:
(1) L'allegato II della direttiva 2002/49/CE raccomanda i metodi provvisori di calcolo per la determinazione dei descrittori comuni Lden e Lnight per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario per gli Stati membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo e per quelli che desiderano cambiare il metodo di calcolo.
(2) A norma del punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE, i quattro metodi provvisori di calcolo raccomandati devono essere adeguati alle definizioni di Lden e Lnight e la Commissione deve pubblicare linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati, fornendo dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili.
(3) Le misure disposte nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
RACCOMANDA:
1. Le linee guida relative ai metodi provvisori di calcolo aggiornati di cui al punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE e i dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili sono riportati nell'allegato alla presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2003.
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Modifica del valore fissato nell'allegato I, parte B, al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro Vanadio.
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ID 7736 | 28.09.2021 / Protocollo allegato
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