Decisione di esecuzione (UE) 2019/665
Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di...
Regolamento delegato (UE) 2021/1430 della Commissione del 31 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi
GU L 309/3 del 2.9.2021
Entrata in vigore: 22.09.2021
_____
Articolo 1 Dati da comunicare
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, le autorità competenti degli Stati membri comunicano i seguenti dati:
a) i verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, al più tardi un mese dopo che il costruttore del veicolo li ha trasmessi all’autorità di omologazione;
b) informazioni su un’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, al più tardi un mese dopo l’inizio dell’indagine;
c) i risultati di un’indagine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, comprese le informazioni sulle cause del mancato superamento di prove determinate conformemente al secondo comma di tale articolo connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione, al più tardi un mese dopo che l’autorità di omologazione ha determinato la causa del mancato superamento della prova;
d) i verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica per cui sono stati redatti, al più tardi un mese dopo che il costruttore ha fornito tali verbali all’autorità di omologazione;
e) per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, compresi gli allegati, al più tardi un mese dopo che tali documenti sono stati redatti o ricevuti dall’autorità di omologazione.
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Collegati
Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019 che modifica la decisione 2005/270/CE che stabilisce le tabelle relative al sistema di...

ID 19633 | 16.05.2023
Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclu...

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024