Interpello ambientale 16.02.2026
Oggetto: Comune di Qualiano - Interpello ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006.
Il quesito
Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 217480 del 18.11.2025, il Comune di Qualiano ha formulato un interpello, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali.
In particolare, il Comune di Qualiano cita il riscontro fornito all’istanza di interpello del 14.04.2025, protocollo n. 0071143, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei valori di attenzione e, quindi, della individuazione della colonna di cui alla Tabella 1, dell’Allegato V, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, richiama “l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”.
A tal proposito il Comune chiede di chiarire “come il criterio interpretativo sopra delineato debba essere applicato nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento”. Nello specifico, il Comune cita a titolo di esempio il caso relativo alla “…..realizzazione di un intervento edilizio finalizzato alla creazione di un complesso turistico/ricettivo (equiparato ex lege ad un insediamento produttivo) e che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (ad esempio siepi ed aiuole, giardini).” In tale caso, il Comune “Considerata la preponderanza quasi esclusiva degli interventi edilizi a fini commerciali rispetto al poco verde ornamentale” chiede di chiarire “se anche per detti residui spazi, per la loro più che limitata estensione ed utilizzo, debba ritenersi applicabile la colonna B della Tabella 1”.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:
- art. 240 comma 1 lett. b) “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”;
- Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006, recante “CSC del suolo, sottosuolo e acque sotterranee per destinazione d’uso.”.
Riscontro al quesito
Facendo seguito ai criteri interpretativi forniti dal Ministero con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche protocollo n. 71143 del 14.04.2025 (in riscontro all’istanza di interpello formulata dalla Provincia di Potenza con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 4093 del 13.04.2025), con riferimento al caso prospettato a titolo di esempio dal Comune di Qualiano di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini), si ritengono applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. 152/2006; è evidente, infatti, che la natura ornamentale del verde non possa determinare una autonoma ed effettiva destinazione d’uso nell’ambito di un complesso produttivo.
Diverso è il caso di “concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito”; si pensi ad un esercizio commerciale (per esempio, una lavanderia) ubicato in un complesso residenziale. In tali casi, stante i diversi limiti previsti dalle destinazioni d’uso di cui alle colonne A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) correlati ai bersagli e alla durata dell’esposizione ai contaminanti, si ritiene prevalente la destinazione residenziale che comporta, in concreto, l’applicazione della colonna A.
[...] Segue in allegato