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Interpello ambientale 03.09.2026 / Reati: scarico acque

Interpello ambientale 03.09.2026 / Reati: scarico acque

Interpello ambientale 03.09.2026 / Reati: scarico acque

ID 27045 | 07 Settembre 2026 / Allegato

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o provi o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
...

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 03.09.2026

OGGETTO: Interpello ambientale ex art .3-septies D. Lgs 152/2006 e ss.mm. ii - "Rapporti tra l’art. 137, comma 11, e l’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Richiesta di interpretazione ministeriale”

Con la nota in epigrafe indicata, codesta Amministrazione ha formulato istanza di interpello, chiedendo a questo Ministero «di voler chiarire l’ambito applicativo dell’art. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 ed i suoi rapporti con l’art. 133, comma 2 D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, precisare se la sanzione penale ex art. 137, comma 11 D.Lgs. 152/2006 sia applicabile anche agli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano sul suolo, qualora […] lo scarico risulti non autorizzabile a causa del divieto assoluto previsto dall’art. 103, comma 1 D.Lgs. 152/2006, oppure se l’assenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca reato” nel testo vigente dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, imponga l’applicazione della sola sanzione amministrativa a questa tipologia di scarichi […]».

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Il quesito posto dall’Amministrazione interpellante attiene al rapporto tra gli artt. 133, comma 2, e 137, comma 11, TUA.

Come noto, il sistema di sanzioni relativo alla disciplina delle acque è ispirato al principio sanzionatorio del c.d. doppio binario, amministrativo e penale. Il legislatore ha previsto una serie di sanzioni amministrative per condotte violative della disciplina di settore (art. 133 TUA), applicabili nella misura in cui il medesimo fatto non sia tale da costituire un illecito di natura penale (art. 137 TUA). In particolare, la formula «salvo che il fatto costituisca reato» ricorre in tutte le ipotesi sanzionatorie per violazione delle disposizioni in materia di scarichi previste dall’art. 133 cit., escluso il comma 2.

Nella misura in cui quest’ultimo sanziona in via amministrativa gli «scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie» privi dell’autorizzazione di cui all’art. 124 TUA oppure in esercizio nonostante sia intervenuto un provvedimento di sospensione o di revoca, l’assenza della suddetta clausola di salvezza fa sorgere dubbi circa l’ambito applicativo dell’art. 137, comma 11, TUA pure applicabile allo scarico abusivo «su terreno [di] acque grigie e liquami provenienti da un fabbricato destinato ad abitazione», dunque relativo a reflui domestici (Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2013, n. 38040).

A ben vedere, le due fattispecie sono nettamente distinte.

L’art. 133, comma 2, riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche esercitati in assenza del titolo autorizzatorio previsto dall’art. 124, oppure là dove il suddetto titolo sia stato sospeso o revocato.

In particolare, da quest’ultima precisazione emerge che lo scarico, sebbene concretamente abusivo, è astrattamente suscettibile di essere autorizzato.

La sanzione penale dell’art. 137, comma 11, invece, punisce la mancata osservanza dei «divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104». Si tratta, salve le eccezioni tassativamente previste dai medesimi artt. 103 e 104, di divieti assoluti di scarico, con i quali «il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo [ivi inclusi gli strati superficiali del sottosuolo, oltre che nelle acque sotterranee], per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l’impossibilità di controllare le sostanze immesse» (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2009, n. 17862). Ne consegue che, in tali casi, gli scarichi risultano abusivi anche solo in astratto, senza necessità di verificare se siano stati autorizzati o se il titolo autorizzatorio sia efficace, salva la ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali previste.

...segue in allegato

D.Lgs. 152/2006

Art. 133 co.2 (sanzioni amministrative)
[...]
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

Art. 137 co. 11 (sanzioni penali)
[...]
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Fonte: MASE

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