Regolamento (CE) n. 761/2001
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestion...

Questo documento presenta i criteri per la classificazione dei rifiuti ai sensi della convenzione di Basilea per quanto riguarda l'allegato III (elenco delle proprietà pericolose) per la caratteristica di pericolo H10 "Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o l'acqua" (HP 12 del Regolamento (UE) N. 1357/2014 Nuove Caratteristiche di Pericolo Rifiuti)
Un obiettivo fondamentale della Convenzione è quello di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti di movimenti transfrontalieri e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Ciò significa che le persone e l'ambiente devono essere protetti contro i potenziali effetti negativi causati dalla generazione, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di essere trasportati da un paese all'altro. La Convenzione definisce i rifiuti pericolosi come rifiuti appartenenti a qualsiasi categoria di cui all'allegato I, a meno che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III.
Anche altri rifiuti ritenuti pericolosi dalla legislazione nazionale di una parte contraente della Convenzione rientrano nella definizione di rifiuti pericolosi ai fini della Convenzione.
Convenzione Basilea
Convenzione di Basilea rifiuti pericolosi
Regolamento (UE) N. 1357/2014 Nuove Caratteristiche di Pericolo Rifiuti
Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestion...

ID 16718 | 10.06.2022 / Pubblicata in GU
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare...
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