Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
(GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
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Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e demolizione.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nel Repertorio del riciclaggio:
A. aggregato riciclato risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
B. conglomerato bituminoso riciclato confezionaio con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione dell’aggregato riciclato non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e' pertanto pari al 100%. Il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciciati e' del 60%.
La tecnologia impiegata per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato impone il limite minino del 20% di rifiuto inerte da scarifica.
L’entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell’ambito della domanda compilata in base allo schema di cui all’allegato A per i conglomerati bituminosi e all’allegato B per gli aggregati riciclati, e della perizia giurata di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
Eventuali ed ulteriori parametri, potranno essere aggiunti in funzione dell’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili. Aggregato riciclato e categorie di prodotti. Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.
Sono indicati, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti prodotti realizzati utilizzando rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal postconsumo, iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio:
A.1 aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;
A.2 aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
A.3 aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
A.4 aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
A5 aggregato ricilato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;
A.6 aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck ≤15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.
2. Metodologia di calcolo
Nel settore edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo per la definizione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, fa riferimento all’importo annuo destinato all’acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.
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GU Serie Generale n.171 del 25-07-2005

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
(GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
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ID 19796 | 12.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha int...

ID 19206 | 14.03.2023
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