II rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica airgun
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Secondo rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun
MATT - ISPRA Dicembre 2017
Ai sensi del D. Lgs. 145/2015, art. 25 comma 3, è stato redatto e trasmesso dal Ministro alle Commissioni parlamentari competenti il “Secondo rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun”.
Questo Secondo rapporto, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), coordinato dalla Direzione Protezione della Natura e del Mare Div. III – Difesa del mare, con i contributi scientifici dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali (DVA) per gli aspetti di competenza inerenti la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica, ha preso in considerazione le evoluzioni di interesse per la materia, intercorse nell’arco temporale di un anno (nel periodo 1.12.2016 - 31.10.2017), riportando aggiornamenti in relazione sia al quadro normativo vigente in materia di rumore sottomarino e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sia alle attività effettuate con tecnica airgun nelle acque territoriali italiane.
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Nuovo quadro normativo in materia di VIA
Con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.156 del 06.07.2017) è stata modificata la disciplina nazionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (Parte Prima e Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), a seguito del recepimento della nuove disposizioni introdotte dalla direttiva comunitaria 2014/52/UE.
Il D.Lgs. 104/2017 è entrato in vigore il 21 luglio 2017 tuttavia, ai sensi dell’art. 23 del medesimo, per garantire il rispetto delle tempistiche per il recepimento da parte degli Stati membri imposte dalla direttiva 2014/52/UE, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017 risultavano ancora in corso. In quest’ultimo caso è comunque previsto che il proponente possa chiedere all’Autorità competente di passare al nuovo regime normativo, ritirando la domanda e riavviando il procedimento con una nuova istanza.
Tra le numerose modifiche introdotte, sia a livello procedurale che tecnico, il D.Lgs. 104/2017 prevede un nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni, mediante l’attrazione a livello statale delle procedure di VIA e/o di verifica di assoggettabilità a VIA relative a progetti di rilevante interesse per lo sviluppo del Paese e per l’economia nazionale (trasporti, energia), salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale.
A tal fine il D.Lgs. 104/2017 (art.22) modifica gli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed introduce il nuovo allegato II-bis che individua i “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”.
Nell’ambito del settore energetico, i progetti relativi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, pur rimanendo in capo alle competenze dello Stato, hanno subito significative modifiche, in parte conseguenti all’allineamento alla disciplina comunitaria, per le attività di coltivazione di idrocarburi, in parte confermando ed accentuando l’approccio nazionale maggiormente cautelativo per le attività di prospezione e ricerca. Si riepilogano nella seguente Tabella 1 le disposizioni previgenti e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017.
Il nuovo quadro di riferimento per l’applicazione della disciplina di VIA alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ha comportato, per le attività di prospezione di idrocarburi significative modifiche:
- definizione della tipologia progettuale: l’attività di “prospezione” è stata modificata in “rilievi geofisici”, più rappresentativa dell’effettiva tipologia di attività da assoggettare alla procedura di VIA, nell’ambito di quelle finalizzate all’individuazione ed allo studio delle caratteristiche di possibili giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, escludendo quindi altre tipologie di indagini (quali le indagini geologiche o geochimiche);
- individuazione delle specifiche tecniche di indagine, limitate all’ utilizzo dell’ airgun o di esplosivo, con l’intento quindi di limitare il campo di applicazione della VIA alle sole tecniche che possono comportare impatti ambientali ed escludendo quindi i rilievi geofisici effettuati con altre tecniche che non comportano impatti ambientali significativi, nonché mediante attività di rielaborazione di dati sismici già acquisiti;
- estensione dell’ambito di applicazione della VIA a tutti i rilievi geofisici indipendentemente dalle finalità, comprendendo quindi anche il settore della ricerca scientifica, oltre che quello degli idrocarburi.
Per le attività di ricerca di idrocarburi è stata ridefinita la tipologia progettuale (perforazione di pozzi) e mantenuta per tale attività l’assoggettamento a VIA statale. Per le attività di coltivazione di idrocarburi, sono state introdotte soglie in relazione ai quantitativi di idrocarburi liquidi e gassosi estratti, in recepimento delle disposizioni della direttiva 2014/52/UE (Allegati I e II) in base alle quali le attività vengono rispettivamente assoggettate, sempre in sede statale, a:
- procedura di VIA, per quantitativi estratti superiore a 500 tonnellate/giorno (petrolio) e a 500.000 m³/giorno (gas naturale),
- procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per quantitativi estratti fino a 500 tonnellate/giorno (petrolio) e a 500.000 m³/giorno (gas naturale).
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1. PREMESSA
2. ESITI DEL PRIMO RAPPORTO
3. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO SUL RUMORE SOTTOMARINO E LA TUTELA DEGLI ECOSISTEMI MARINI
3.1 Esempi di nuovi orientamenti normativi in tema di rumore sottomarino
3.2. Il rumore sottomarino nell’ambito della Strategia Marina
3.3 Nuovo quadro normativo in materia di VIA
4. CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ NEI MARI ITALIANI
4.1 Procedure di VAS dei piani/programmi di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi in ambito
transfrontaliero
4.2 Procedure di VIA
4.3 Autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico
4.4 Esiti contenziosi contro i provvedimenti di VIA
4.5 Attività condotte da Enti di Ricerca
5. AVANZAMENTO DELLO STATO DELLE CONOSCENZE DEGLI EFFETTI PER GLI ECOSISTEMI MARINI DELLA TECNICA DELL’AIRGUN
5.1 Effetti sui pesci
5.1.1 Effetti sul comportamento
5.1.2 Effetti fisiologici sull’udito
5.2 Effetti sulla pesca commerciale
5.3 Effetti su uova e larve di invertebrati e pesci
5.4 Effetti sugli invertebrati
5.5 Effetti sui rettili marini
5.6 Effetti sui mammiferi marini
6. NUOVI ORIENTAMENTI TECNICI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE PROSPEZIONI SISMICHE
7. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PROVENIENTI DA AIRGUNS
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
10. SITOGRAFIA
ALLEGATO 1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER INDAGINI GEOFISICHE IN MARE
(PERMESSI DI PROSPEZIONE E PERMESSI DI RICERCA IDROCARBURI) NEL PERIODO 01.12.2016 – 31.10.2017
(FONTE: PORTALE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI WWW.VA.MINAMBIENTE.IT)
ALLEGATO 2 QUADRO DI CONFRONTO SULLE NUOVE LINEE GUIDA
Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
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