Responsabile tecnico rifiuti e "compatibilità temporale": note e modello
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Responsabile tecnico rifiuti e "compatibilità temporale": note e modello
ID 7660 | 29.01.2019
L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa, nel caso di più imprese, deve essere notificato a ciascuna impresa nella quale si ha l'incarico, tutti gli altri incarichi. La dichiarazione del Responsabile Tecnico, è sottoscritta, per presa di conoscenza e accettazione, anche dal legale rappresentante dell'impresa. Allegato Modello.
Tempistiche
1. Dichiarazione da parte RT | Non indicato, si valuti pubblicazione in GU Circolare (Dichiarazione tra le parti) |
2. Produzione da parte Impresa | La Dichiarazione deve essere prodotta dall’impresa, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico. |
La Deliberazione n. 1 del 23 Gennaio 2019 inerente i Compiti generali del responsabile tecnico, all’articolo 7 tratta di “incarichi contemporanei del responsabile tecnico”.
All’Articolo 7 viene riportato che “nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120" (L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi - ndr), il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti", utilizzando il modello “Dichiarazione di compatibilità temporale”.
Il Modello in autocertificazione:
DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA' TEMPORALE DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
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Anche alla luce della Circolare MATTM 21.01.2019, riferimento per Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi la Redazione del Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ai sensi dell'Art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, è individuato il “Direttore tecnico” al punto 6. Modalità di gestione dove si individuano i compiti del “Direttore Tecnico”.
E’ quindi da effettuare, quanto prima, ed in attesa del Decreto di cui all'Art. 12, comma 6, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120, una valutazione da parte delle imprese soggette/responsabili tecnici sulla compatibilità contemporanea per il regolare svolgimento dell'analogo incarico presso più imprese, di::
- Responsabile tecnico
- Direttore tecnico e/o Responsabile Piano emergenza interno rifiuti
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Estratto norme:
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Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
5. L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi.
Articolo 1 (Compiti generali del responsabile tecnico)
1. Nell'ambito dei compiti e delle responsabilità di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'incarico è svolto,
a) coordina l'attività degli addetti dell'impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
2. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.
Articolo 7 (Incarichi contemporanei del responsabile tecnico)
1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l'attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere prodotta da quest'ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.
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6. Modalità di gestione
In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto è affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Si raccomanda che il direttore tecnico sia sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, come anche nel caso di impianti dotati di organizzazioni complesse, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti allo svolgimento dell’incarico e ne sia garantito comunque il controllo.
I termini per inoltrare la Comunicazione non sono stabiliti.
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Collegati
Decreto 3 giugno 2014, n. 120
Linee guida gestione operativa e prevenzione dei rischi stoccaggi rifiuti
Piano Emergenza Interno Rifiuti
Decreto 3 giugno 2014, n. 120
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