Vademecum illustrato Scarichi idrici
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Vademecum illustrato Scarichi idrici / Update Rev. 1.0 2021
ID 7217 | Rev. 1.0 del 27 Ottobre 2021
Il presente vademecum, illustra anche con il supporto di grafici e tabelle, la disciplina degli scarichi idrici così come individuata nel Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/2006, riportando nella parte finale l'elencazione delle possibili configurazioni impiantistiche.
Come da definizione riportata all’articolo 74 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per scarico s’intende qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- Aggiunti paragrafi:
11. Procedure d'infrazione collettamento, fognatura e depurazione
11.1 Iter delle procedure di infrazione.
- Miglioramenti grafici
1. Natura acqua reflua - refluo domestico (definizione art 74 comma 1 lettera g) e nel 2. Recettore - pubblica fognatura
- refluo assimilato al domestico assimilati dal D.Lgs 152/2006 art.101 comma 7 e 7 bis
- refluo industriale (definizione art 74 comma 1 lettera h)
- refluo urbano (definizione art 74 comma 1 lettera i)
- corpo idrico superficiale
- suolo
Scarichi in acque superficiali
- art. 105, comma 2 D.Lgs 152/2006: gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Scarichi sul suolo
- art. 103 comma 1 D.Lgs 152/2006
E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 [(Reti fognarie): per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi] […]
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- art. 104 comma 1 D.Lgs 152/2006: è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
comma 8: al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e revocata. Al di fuori delle ipotesi previste, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro tre anni.
comma 8 bis: Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 [attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare / scarico diretto in mare delle acque] sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
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La struttura dell'elaborato risulta essere così articolata:
1. Categorie acque reflue
2. Criteri generali della disciplina degli scarichi
2.1.1 Valori limite Scarichi in corpi d'acqua superficiali
3. Scarichi sul suolo
4. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
5. Scarichi in acque superficiali
6. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
7. Scarichi in reti fognarie
8. Scarichi di sostanze pericolose
9. Autorizzazione scarichi
9.1 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
10. Dimensionamento dell’impianto - reflui domestici assimilabili
10.1 Calcolo degli abitanti equivalenti
10.2 Flussi di materia del processo depurativo
10.2.1 Emissioni odorigene
10.2.2 Allontanamento dei fanghi
10.3 Valutazione delle risorse impiegate
10.4 Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate
10.4.1 Recapiti per gli scarichi e possibili configurazioni impiantistiche
10.4.1.1 Configurazioni impiantistiche
10.4.2 Prescrizioni per tutti i recapiti e i sistemi di trattamento
10.4.2.1 Pozzetti d’ispezione e prelievo
10.4.2.2 Pozzetto degrassatore
10.4.2.3 Separazione rete acque meteoriche e acque reflue domestiche
10.4.2.4 Disinfezione
10.4.2.5 Prescrizioni sulle fasi di avvio
10.5 Definizione di “impianto tipo Imhoff” e dimensionamento
10.5.1 Comparto di sedimentazione
10.5.2 Comparto di digestione
10.6 Filtro Batterico Anaerobico
10.7 Filtri percolatori
10.8 Dischi Biologici
10.9 Fitodepurazione
10.10 Impianti Ad Aerazione Prolungata (detti anche ad Ossidazione Totale)
10.11 Impianto ad Evapotraspirazione
10.12 Vasche a tenuta
10.13 Sistemi di dispersione
10.13.1 Sub-irrigazione
10.13.2 Sub- irrigazione con drenaggio
11. Procedure d'infrazione collettamento, fognatura e depurazione
11.1 Iter delle procedure di infrazione
Fonti
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Excursus
Categorie acque reflue
Figura 1 – Categorie acque reflue
Le acque reflue si dividono in categorie a seconda della provenienza degli scarichi.
Secondo il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 74), le acque reflue sono così definite:
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (quali alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all’ingrosso e bar).
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione), differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento; le caratteristiche di tali reflui sono variabili in base al tipo di attività industriale.
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle cosiddette di ruscellamento (meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio delle strade, ecc.) convogliate in reti fognarie, anche separate.
Acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitàtivi, possono essere considerate come acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/2006, ovvero:
- provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità
- provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Il comma 7-bis prevede, inoltre, che sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione.
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Scarichi sul suolo
ART. 103 D.Lgs 152/2006 (scarichi sul suolo)
E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè' gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1.
In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Art. 104 D.Lgs 152/2006 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 1 Art. 104 D.Lgs 152/2006).
In deroga a quanto previsto al comma 1 Art. 104 D.Lgs 152/2006, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
In deroga a quanto previsto al comma 1 dell’ Art. 104 D.Lgs 152/2006, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico.
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Valori limite Limiti di emissione degli scarichi idrici (Allegato 5 alla parte terza D.Lgs 152/2006)
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (ART. 101 D.Lgs 152/2006 criteri generali della disciplina degli scarichi)
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ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni.
Tabella 3 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura
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Flussi di materia del processo depurativo
Il processo depurativo se da un lato migliora le caratteristiche delle acque reflue, dall’altro produce dei materiali di scarto (fanghi di depurazione ed emissioni), che incidono notevolmente nella gestione dell’impianto.
Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate
Recapiti per gli scarichi e possibili configurazioni impiantistiche
Laddove è presente la fognatura pubblica vi è l’obbligo di allacciamento e scarico in fognatura per tutti gli scarichi domestici, in particolare tal obbligo sussiste se la distanza tra il confine dell’insediamento stesso e l’asse della pubblica fognatura e inferiore a 300 metri e se la fognatura pubblica e situata a non più di 20 metri di quota rispetto a quella del terreno dell’insediamento (tali distanze sono da intendersi dimezzate in caso di insediamenti esistenti), salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche.
Nelle zone non servite dalla fognatura pubblica, i recapiti ammessi per lo scarico sono:
- corso d’acqua
- mare
- suolo;
la scelta del recapito dipenderà dalle caratteristiche dell’area ove e situato l’insediamento. Infatti se da un lato la normativa privilegia lo scarico in corso d’acqua, dall’altro prevede sistemi di mitigazione in caso di scarico in corsi d’acqua non perenni. Analogamente gli scarichi sul suolo seppur previsti per piccole utenze (inferiori a 50 AE) possono essere realizzati solo in terreni idonei e in aree che non presentino problemi di dissesto, rischi di allagamento o carsismo. Riguardo gli scarichi a mare sarebbero da evitare in zone soggette alla balneazione per evidenti motivazioni igienico-sanitarie.
Configurazioni impiantistiche
La scelta del recapito dello scarico va effettuata considerando:
- i corsi d’acqua disponibili nell’intorno, con riguardo alla loro portata e alla temporaneità del flusso.
- le caratteristiche del terreno ove potrebbe eventualmente essere recapitato lo scarico
- la presenza di vincoli nell’area ove dovrebbe essere realizzato lo scarico (vincolo idrogeologico, classificazione della zona come area carsica e rischio di esondabilità della zona).
In funzione del recapito dello scarico e necessario scegliere un’idonea configurazione impiantistica, che dipende strettamente dalle caratteristiche del recettore.
Se per uno scarico in un corso d’acqua perenne può essere sufficiente una fossa Imhoff preceduta dal degrassatore, in suolo e necessario prevedere un sistema di dispersione che, oltre ad evitare problemi di impaludamento, permette la degradazione della sostanza organica ad opera della microfauna edafica. Gli scarichi recapitanti in corpi idrici spesso in magra o che veicolano acque solo in seguito ad eventi meteorici (es. impluvio), presentano problematiche molto simili agli scarichi su suolo, infatti in tali situazioni spesso lo scarico avviene nel letto del torrente in secca, con il rischio di insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue,impaludamento del terreno ecc), dovranno quindi essere utilizzati dei sistemi di depurazione tali da minimizzare i rischi igienico-sanitari oltrechè l’impatto ambientale.
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Dischi Biologici
Il biodisco (o dischi biologici) e un sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff (che ha la funzione di sedimentazione primaria), costituito da un bacino a sezione trasversale semicircolare dove si immergono per circa il 40% i dischi biologici costituiti da materiale plastico posti affacciati e imperniati su un tamburo orizzontale posto in lenta rotazione da un motore elettrico. L’apporto di ossigeno avviene per contatto con l’atmosfera, grazie alla rotazione dei dischi.
I dischi hanno un diametro compreso fra 1 e 3 metri a seconda della potenzialità dell'impianto e sono distanziati fra loro di 2-3 cm. Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff confluisce nel bacino dove sono immersi i dischi: dopo la fase di avvio sulla superficie dei dischi si sviluppa una membrana biologica dello spessore di 1-3 mm.
La pellicola biologica continua a svilupparsi fino a spessori massimi di 3-5 mm per staccarsi successivamente dalla superficie del disco, facilitata dall'azione di "taglio" indotta dalla resistenza all'avanzamento del disco stesso nella miscela liquida.
Il trattamento avviene normalmente in più stadi successivi costituiti da singoli gruppi in parallelo disposti ciascuno in una porzione di vasca separata, tramite un setto, dalla porzione successiva.
L'efficienza depurativa aumenta con il numero di stadi. Di norma vengono adottati due stadi.
In questo impianto è particolarmente importante l’efficienza del pozzetto degrassatore a monte, in eventuali depositi di oli e grassi depositandosi sui dischi ne riducono drasticamente l'efficienza depurativa.
La necessità di un continuo apporto energetico (necessario per la rotazione dei dischi) ne rende conveniente l’uso solo nel caso di utenze di una certa entità, e presenti in tutto l’arco dell’anno).
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1.0 | 10.2021 | - Aggiunti paragrafi: 11. Procedure d'infrazione collettamento, fognatura e depurazione 11.1 Iter delle procedure di infrazione. - Miglioramenti grafici |
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Fonti:
- D.Lgs 152/2006;
- Linee guida per l’istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate – ARPAL - Revisione 02 del 01/05/15
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