Decreto 23 novembre 2001
ID 21339 | 09.02.2024
Decreto 23 novembre 2001 Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e d...
Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione di impianti per l’efficienza energetica.
Conferenza Unificata del 21.03.2018
La Conferenza Unificata, nella seduta del 21 marzo 2018, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto recante attuazione dell’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sulle linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione di impianti per l’efficienza energetica e per le fonti rinnovabili.
Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce le linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione di impianti per l’efficienza energetica.
Repertorio Atti n.: 34/CU del 21/03/2018
Schema di DM del 21.02.2018
Lo schema di decreto reca l'attuazione dell'art.14, comma 5, del d.lgs. 102/2014 intende definire:
In particolare, le linee guida introducono semplificazioni autorizzative per:
- pompe di calore,
- generatori di calore volti a mantenere in efficienza impianti termici,
. impianti solari termici,
- generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.
Le semplificazioni autorizzative si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Certificatore energetico
Il decreto contiene il riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di favorire l'omogeneità nell'applicazione della disciplina e di eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.
Fonte: MISE
Conferenza Unificata
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