D.lgs 18/2023 Sanzioni Acque destinate al consumo umano - Tabella riassuntiva
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D.lgs 18/2023 sanzioni acque destinate al consumo umano - Tabella riassuntiva
ID 19196 | 12.03.2023 / In allegato Tabella riassuntiva
Il presente documento fornisce una tabella illustrativa delle violazioni e delle relative sanzioni amministrative pecuniarie (salvo che il fatto costituisca reato) disposte dall’art. 23 del novello Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, in GU n. 55 del 06. marzo 2023 ed in vigore dal 21 marzo 2023.
Tabella che mette in relazione la natura/attori delle violazioni e le sanzioni amministrative e pecuniarie (salvo che il fatto costituisca reato), riferite a:
- Gestore idro-potabile.
- Gestore della distribuzione idrica interna.
- Chiunque utilizza in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme
- Chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell’acqua.
- Inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile.
- Inosservanza dell’obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata.
- Inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi.
- Inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni.
- Inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana.
- Violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni.
- Violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano.
- ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente al 12 gennaio 2036.
- Utilizzo ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l’uso convenuto.
- Operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all’Organismo di certificazione sui ReMaF.
- Oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF.
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Art. 23. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell’acqua, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell’articolo 8, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
f) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata menzionate all’articolo 3, comma 1, lettera d), è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell’articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
h) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell’articolo 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita:
1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non è fornita al pubblico;
2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico;
3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all’articolo 18, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro;
n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformità dei ReMaF come indicato in allegato IX, è punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all’articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l’immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformità dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 11, comma 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l’uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l’operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all’Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 11, lettera d), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorità competente, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.
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Tabella riepilogativa art. 23 Sanzioni D.lgs 18/2023
La tabella illustra le violazioni e le relative sanzioni amministrative di cui all’art. 23 Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18.
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Requisiti minimi acque potabili / Tabella di confronto 2023
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