II Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi
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II Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi
II relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della corte di giustizia dell’unione europea del 2 dicembre 2014 causa n. 196/13, ai sensi del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 22, comma 6, convertito in legge con modifica dalla Legge 7 agosto 2016, art. 1, comma 1.
Il 2 luglio è stata consegnata al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alle Commissioni Ambiente del Senato e della Camera, la II Relazione semestrale di avanzamento della missione del Commissario sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di Giustizia europea del 2 dicembre 2014 ai sensi di quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 22, comma 6, convertito in legge con modifica dalla L. 7 agosto 2016, art. 1, comma 1., ai fini della trasparenza e della completezza di informazione di quanto effettuato.
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Capo III NORME IN MATERIA AMBIENTALE
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Art. 22.
Dotazione fi nanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane
1. Al fine di garantire la dotazione fi nanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 , tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono
revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 -bis dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2 -bis dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell’attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l’importo delle risorse fi nanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fi ni di cui all’articolo 43, comma 9 -bis , della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione
di tali accordi non preclude l’esercizio del potere di rivalsa da parte dell’amministrazione statale.
7 -bis . All’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»
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PCdM - Giugno 2018
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