Quesito MATTM 8/2018 - cessazione qualifica rifiuto conglomerato bituminoso
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Quesito MATTM 8/2018 - cessazione qualifica rifiuto conglomerato bituminoso
Quesito 08 2018, ottobre
Chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
In risposta ai quesiti di cui alla nota prot. 63/18 del 07/09/2018 ed ad ulteriori richieste giunte all’attenzione della scrivente Direzione generale, concernenti chiarimenti interpretativi del decreto ministeriale del 28 marzo 2018 n. 69, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, si forniscono i seguenti elementi:
1) in primo luogo, è stato richiesto un chiarimento circa il rapporto intercorrente, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di cui si discute, tra le disposizioni di cui al D.M. n. 69 e le previsioni di cui al D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
La risposta a tale quesito sarebbe rilevante in quanto chiarirebbe se l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’istanza di autorizzazione dell’impianto, richiesta dall’articolo 6 del D.M. 69/2018, sia facoltativa o obbligatoria, ovviamente in relazione alla specifica tipologia di rifiuto di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02).
Al fine di rispondere al quesito sottoposto, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Cessazione della qualifica di rifiuto – stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni enucleate alle lettere da a) a d) del comma 1. Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, i predetti criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 184-ter dispone che “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998 [omissis]”.
Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 184-ter, il 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso.
Conseguentemente, l’adozione del decreto ministeriale del 2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione, nei limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglomerato bituminoso (codice EER 17.03.02). Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e condizioni necessari per poter operare in procedure semplificate di recupero.
2) si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.
3) per quanto attiene agli scopi specifici per i quali è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso, individuati nell’allegato 1 parte a) del DM n. 69/2018, ed in particolare «per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali», con il termine “strade” si intendono ricompresi tutti i manufatti stradali.
4) infine nella sezione della dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 del DM n. 69/2018, relativa alla “anagrafica del produttore”, per «cantiere di provenienza» si intende il cantiere di provenienza del fresato.
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1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Fonte: MATTM
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