Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Impianti di coincenerimento dei rifiuti

ID 5821 | | Visite: 7081 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/5821

Impianti di coincenerimento dei rifiuti

Condizioni di esercizio impianti di coincenerimento dei rifiuti

Circolare MATTM 28.02.2018

Circolare ministeriale recante chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Oggetto: Chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all’articolo 237-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

La legge 20 novembre 2017, n. 167 ha recentemente apportato alcune modifiche al Titolo IIIbis, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, rubricato “Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti”; segnatamente l’articolo 18, comma 1, lettera m) della predetta legge ha introdotto, all’articolo 237-nonies, il seguente comma 1-bis: “Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A”.

Tale disposizione prevede da parte degli impianti di coincenerimento il rispetto di valori limite di emissione più restrittivi, per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio, quando i suddetti impianti sono autorizzati a modificare le condizioni di esercizio.

A seguito della modifica intervenuta, sono giunte alla scrivente Direzione generale alcune segnalazioni in merito a possibili non corretti indirizzi interpretativi della norma che potrebbero comportare difformità nei procedimenti di rilascio dei titoli autorizzativi, in particolare agli impianti di coincenerimento dei rifiuti nei casi di richieste di modifica delle condizioni di esercizio.

In particolare la misura restrittiva di cui al citato comma 1-bis dell’art. 237-nonies potrebbe sembrare applicabile in caso di qualunque modifica delle condizioni di esercizio. Conseguentemente, al fine di fornire i corretti chiarimenti interpretativi ed uniformare l’azione amministrativa si forniscono le indicazioni che seguono.

Il vigente articolo 237-nonies, del d.lgs. n. 152/2006, dispone recita:

1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l’autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l’applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell’articolo 237-octies, purché nell’impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:

a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, parte A, per l’incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;

b) che le condizioni d’esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.

1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A.

[Omissis].

Ebbene, dalla lettura combinata del comma 1 e del comma 1-bis dell’articolo 237-nonies risulta che, il rispetto dei valori limite di emissione per il carbonio organico totale e per il monossido di carbonio fissati nell’Allegato 1, paragrafo A, rappresenta una misura cautelativa che deve essere assicurata esclusivamente dagli impianti di coincenerimento per i quali l’autorità competente ha previsto l’applicazione di prescrizioni gestionali diverse da quelle riportate rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, al comma 11 dell’articolo 237-octies.

Tale misura non si applica dunque indistinatamente, difatti il comma 1-bis circoscrive il proprio campo di applicazione disponendo che solo gli “impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio” devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A.

Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l’applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A, come stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 237-nonies.

Fonte: MATTM

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Circolare MATTM  del 28.02.2018 Chiarimenti interpretativi impianti coincenerimento rifiuti.pdf)Circolare MATTM del 28.02.2018 Condizioni di esercizio impianti coincenerimento
 
IT413 kB753

Tags: Ambiente Rifiuti Testo Unico Ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 106

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 170

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 123

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 262

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 153

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 220

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto

Più letti Ambiente