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Requisiti implementazione Sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR

ID 23180 | | Visite: 63 | Documenti Ambiente EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/23180

Requisiti implementazione Sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR

Requisiti per l'implementazione del Sistema di Diligenza Dovuta PEFC EUDR (PEFC EUDR DDS)

ID 23180 | 23.12.2024 / In allegato

Il PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, è un'organizzazione mondiale che promuove la gestione sostenibile delle foreste attraverso la certificazione forestale e l'etichettatura dei prodotti forestali e arborei.

La gestione forestale sostenibile certificata PEFC prevede il riconoscimento da parte del PEFC di sistemi di certificazione forestale nazionali e regionali, che sono stati valutati in modo indipendente per verificarne la conformità ai parametri di sostenibilità del PEFC stabiliti per gli standard di certificazione della gestione forestale. Per ulteriori informazioni sui parametri di sostenibilità del PEFC, consultare il sito web del PEFC all'indirizzo www.pefc.org.

La certificazione della catena di custodia PEFC si basa sul documento ITA 1002 - Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e arborea - Requisiti (traduzione in italiano di PEFC ST 2002, Chain of Custody of Forest and tree-based products).

Lo standard ITA 1002 garantisce che il materiale forestale e arboreo contenuto nei prodotti con il marchio PEFC provenga da foreste gestite in modo sostenibile e certificate PEFC, da materiale riciclato e/o da fonti controllate PEFC.

Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2023/1115, del 31 maggio 2023, del Parlamento e del Consiglio europeo relativo all’immissione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di alcune merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR), di seguito denominato Regolamento europeo di assenza di deforestazione (EUDR), o EUDR, o il regolamento.

L'obiettivo del regolamento è garantire che i prodotti ottenuti da materie prime che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento non siano immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione o esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- siano esenti da deforestazione;
- siano stati prodotti in conformità con la legislazione pertinente del Paese di produzione;
- siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza, con i relativi dati e prove di geolocalizzazione.

Lo standard ITA 1002-1:2024 (PEFC ST 2002-1:2024) è uno standard opzionale e modulare che le organizzazioni certificate per la catena di custodia PEFC possono aggiungere al loro attuale scopo di certificazione della catena di custodia PEFC per sostenere i loro sforzi nel dimostrare la loro conformità all'EUDR. Questo modulo dello standard è stato sviluppato in un processo aperto, trasparente, consultivo e basato sul consenso di un'ampia gamma di parti interessate, seguendo le procedure del PEFC per lo sviluppo della documentazione tecnica delineate nella norma PEFC GD 1003:2009.

Contenuti
1. Ambito di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Requisiti del sistema di diligenza PEFC EUDR (DDS)
4.1 Generale
4.2 Requisiti aggiuntivi del sistema di gestione
4.3 Requisiti aggiuntivi per l'identificazione del materiale in entrata
4.4 Requisiti aggiuntivi per la dichiarazione dei prodotti in uscita
5. Raccolta di informazioni
5.1 Generale
6. Valutazione del rischio
6.1 Generale
6.2 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui si è verificata la deforestazione e/o il degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020
6.3 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività non conformi alla legislazione del Paese di produzione
6.4 Valutazione del rischio che i prodotti interessati provengano da attività in cui la capacità della foresta di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile non è mantenuta o i livelli di raccolta superano un tasso sostenibile a lungo termine, o siano presenti alberi geneticamente modificati
6.5 Valutazione del rischio che i prodotti interessati siano mescolati con fonti controverse e/o prodotti non conformi a livello di catena di approvvigionamento
7. Motivate Preoccupazioni
8. Mitigazione del rischio
8.1 Generale
8.2 Richiesta di informazioni, dati e documenti supplementari
8.3 Audit
8.4 Misure correttive
9. Presentazione e pubblicazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta
9.1 Presentazione della dichiarazione di Diligenza Dovuta
9.2 Relazione sul Sistema di Diligenza Dovuta e pubblicazione
10. Nessuna immissione sul mercato
Appendice 1 (normativa), Contenuto della dichiarazione di dovuta diligenza, come da Allegato 2 dell'EUDR
...
in allegato

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PEFC - 2024
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Tags: Ambiente Foreste / Boschi / Parchi

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