Comunicazione UE 2018/C 133/02
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Orientamenti UE utilizzo come mangimi alimenti non più destinati al consumo umano
2018/C 133/02
La Commissione ha elaborato un piano d’azione per ridurre i rifiuti alimentari nell’ambito della comunicazione sull’economia circolare. Una delle iniziative contemplate consiste – senza competere con l’approvvigionamento delle banche alimentari –, nel valorizzare le sostanze nutritive degli alimenti) che, per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di determinati difetti, non sono più destinati al consumo umano, attraverso il loro uso sicuro nell’alimentazione animale, senza compromettere la salute pubblica e degli animali. L’utilizzo come mangimi di tali alimenti evita che questi materiali siano compostati, trasformati in biogas o smaltiti in discarica o inceneriti.
La distinzione tra alimenti, sottoprodotti di origine animale, mangimi e rifiuti ha evidenti implicazioni rispetto al quadro normativo che disciplina le diverse tipologie di prodotti in questione.
Una consultazione delle parti interessate è stata intrapresa a margine della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari nel quarto trimestre del 2016 al fine di individuare eventuali problemi in relazione a questa iniziativa.
Gli operatori hanno denunciato di essere soggetti a oneri gravosi e sproporzionati che potrebbero ostacolarli o addirittura impedire loro di fornire gli alimenti non più destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi:
- doppia registrazione degli stabilimenti come imprese del settore alimentare e dei mangimi, che moltiplica le verifiche dei loro impianti da parte di varie autorità di controllo distinte (alimenti, sottoprodotti di origine animale, mangimi, rifiuti),
- obbligo, in diversi Stati membri, di partecipare a regimi privati di certificazione delle buone prassi di fabbricazione per fornire mangimi alle imprese di questo comparto, benché tali regimi siano volontari de iure,
- mancanza di armonizzazione dei requisiti per la registrazione degli operatori del settore alimentare negli Stati membri; alcuni richiedono la registrazione come operatore del settore dei mangimi solo se gli alimenti non più destinati al consumo umano di origine non animale vengono conferiti direttamente come mangimi agli agricoltori, mentre altri impongono la registrazione come operatori del settore dei mangimi a tutti gli operatori del settore alimentare che consegnano alimenti non più destinati al consumo umano da utilizzare come mangimi.
I presenti orientamenti intendono affrontare le questioni testé menzionate all’interno del quadro giuridico esistente.
Essi non creano quindi nuove disposizioni di legge, né il loro fine è trattare tutte le disposizioni vigenti in questo settore in maniera esaustiva. Va altresì rilevato che essi lasciano impregiudicata l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
L’obiettivo dei presenti orientamenti è quello di facilitare l’utilizzo come mangimi di determinati alimenti non più destinati al consumo umano, contenenti o meno prodotti di origine animale. Gli orientamenti dovrebbero fungere da guida per le autorità nazionali e locali competenti e gli operatori della filiera alimentare nell’applicazione della pertinente normativa dell’Unione.
Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante le seguenti azioni:
- migliorando la chiarezza del diritto, nonché
- presentando esempi di migliori pratiche conformi all’attuale quadro normativo dell’Unione evitando, al contempo, oneri amministrativi superflui.
L’ambito di applicazione dei presenti orientamenti comprende:
- alimenti immessi sul mercato, confezionati o sfusi (forniti da grossisti e rivenditori al dettaglio di alimenti).
I presenti orientamenti non trattano l’utilizzo come mangimi di:
- additivi, enzimi e aromi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
- integratori alimentari secondo la definizione fornita dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
- rifiuti di cucina e ristorazione
Classificazione degli alimenti non più destinati al consumo umano
Prodotti alimentari non più destinati al consumo umano
b) Prodotti che contengono prodotti di origine animale o sono costituiti o contaminati da tali prodotti; tali prodotti di origine animale diventano sottoprodotti di origine animale nei limiti della definizione e dell’ambito di applicazione del regolamento sui sottoprodotti di origine animale (prima di diventare mangime).
i) diventare direttamente mangimi nei limiti della definizione e dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, se sono sottoprodotti derivanti dal processo di lavorazione degli alimenti; oppure
ii) diventare rifiuti nei limiti della definizione e dell’ambito di applicazione della direttiva quadro sui rifiuti (prima di diventare mangime), se si tratta di prodotti finali.
Ritirare un prodotto dalla filiera alimentare e garantire che non sia più destinato al consumo umano può costituire o una prescrizione di legge (ad esempio un alimento deperibile che non deve essere immesso sul mercato dell’Unione oltre la «data di scadenza» perché non è sicuro per il consumo umano), o la decisione dell’operatore del settore alimentare responsabile. La decisione di eliminare un prodotto dalla filiera alimentare destinata al consumo umano è irreversibile.
Se contiene prodotti di origine animale o è costituito o contaminato da tali prodotti, l’alimento è soggetto direttamente alle norme stabilite dal regolamento sui sottoprodotti di origine animale. Gli alimenti di origine animale non più destinati al consumo umano, quindi, diventano prima un sottoprodotto di origine animale e, nel rispetto delle norme sancite nel regolamento sui sottoprodotti di origine animale e nel regolamento sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] possono diventare mangimi; questo argomento è trattato nel capo 4 della presente comunicazione.
Se l’etichettatura di un determinato lotto di un prodotto dichiara che quest’ultimo non è destinato ad essere utilizzato come mangime, tale dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera. Questi prodotti non possono entrare nella filiera dei mangimi in un secondo momento [allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005].
[...] Segue in allegato
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GUUE C 133/2 del 16.04.2018