Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 119

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 119
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(GU Serie Generale n.227 del 12-0...
Informazioni destinate al personale tecnico e agli utenti di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ("il regolamento") stabilisce una serie di requisiti per i tecnici addetti alla manutenzione e gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, quali gli idrofluorocarburi (HFC).
I tecnici e gli operatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore sono tenuti a garantire la prevenzione e il contenimento delle emissioni. In particolare, dovranno sapere se e quanto spesso sottoporre l'apparecchiatura a un controllo per rilevare eventuali perdite e tenere registri degli interventi di questo tipo. Per alcune attrezzature possono essere obbligatori sistemi automatici di rilevamento delle perdite. I requisiti specifici dipendono dalle dimensioni del carico di gas fluorurati dell'apparecchiatura, calcolato in CO2 equivalente, unità di misura che esprime l'impatto potenziale sul riscaldamento globale.
In caso di controllo o riparazione del circuito di gas fluorurati di un apparecchiatura, sia le imprese di manutenzione che l'operatore sono tenuti a garantire che il tecnico incaricato del compito sia in
possesso del certificato o della formazione pertinenti per il tipo di apparecchiatura in questione. Inoltre gli operatori di tutti i tipi di attrezzature devono predisporre le modalità per un adeguato recupero e/o distruzione dei gas fluorurati prima messa fuori uso dell'attrezzatura.
Il regolamento introduce inoltre la cosiddetta "eliminazione graduale degli HFC", un processo che comporterà in futuro una drastica riduzione della fornitura di idrofluorocarburi, in particolare di quelli con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) relativamente elevato. È per tale ragione che gli operatori sono incoraggiati a investire in apparecchiature che utilizzano gas con il minore impatto possibile sul riscaldamento globale, incluse quelle che impiegano gas alternativi, come gli idrocarburi, l'ammoniaca e l'anidride carbonica.
Al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, gli operatori dovrebbero inoltre essere a conoscenza dei divieti relativi all'uso di determinati gas fluorurati nelle nuove apparecchiature. Dal
2020, la manutenzione di alcune apparecchiature che utilizzano nuovi gas fluorurati (vergini) che incidono fortemente sul riscaldamento globale non sarà più consentita.
Obiettivo di questo documento è fornire indicazioni a utenti e tecnici delle apparecchiature, lasciando impregiudicati gli obblighi contenuti nel regolamento. La presente guida verte su tutte le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati, sia fisse che mobili.
Il documento non ha alcun valore giuridico.
European Commission 2015

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