Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte
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Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024
ID 23228 | 02.01.2025
Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006
La Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in condivisione con la Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare, avvalendosi del contributo tecnico di ISPRA, ha pubblicato un documento operativo contenente indirizzi operativi aggiornati per la redazione della documentazione necessaria alle istanze di autorizzazione per la movimentazione dei fondali marini connessa alla posa di cavi e condotte sottomarine.
Tali autorizzazioni, sono istruite e rilasciate unitamente al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, o all’interno del procedimento unico autorizzativo, per le opere non sottoposte a VIA.
Il documento aggiorna le linee guida tecniche vigenti, attualmente disciplinate dall’Allegato B/2 del D.M. 24 gennaio 1996, che rimane il principale riferimento per tali interventi, per adeguarle agli sviluppi scientifici e normativi degli ultimi anni e alle più recenti disposizioni comunitarie in materia di tutela degli ecosistemi marini.
L'obiettivo è garantire che la documentazione sia completa, conforme alle normative vigenti e organizzata in modo tale da permettere una valutazione autonoma.
Nel caso di progetti sottoposti a VIA questo faciliterà una valutazione indipendente dal resto dello Studio di Impatto Ambientale, semplificando il processo di approvazione e minimizzando l'impatto sugli habitat marini.
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Il presente documento intende fornire indicazioni operative per la redazione della documentazione tecnica a supporto delle istanze di Autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini legate alla posa di cavi e condotte sottomarine, di cui al comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006, che, secondo quanto disposto dal comma 5-bis del medesimo art. 109, sono istruite e rilasciate unitamente al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, o all’interno del procedimento unico, per le opere non sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale.
Tali attività sono attualmente disciplinate dall’Allegato B/2 del D.M. 24/01/1996, che resta il principale riferimento tecnico per interventi che comportano la movimentazione di materiali in ambito marino.
In considerazione dei significativi avanzamenti tecnici e scientifici registrati negli ultimi vent’anni nell’ambito di questa attività, nonché della prassi consolidata nel settore, si ritiene fondamentale avviare un’integrazione della normativa tecnica esistente, oggetto del presente documento. L’obiettivo di tale aggiornamento è duplice:
- da un lato, allineare le norme allo stato attuale delle conoscenze in materia;
- dall’altro, conformarsi alle più recenti disposizioni normative a livello comunitario, che mirano alla tutela degli habitat marini e costieri e stabiliscono standard aggiornati per la valutazione dell’impatto ambientale.
In tale contesto, il presente documento intende offrire un supporto operativo per garantire che la documentazione per l’autorizzazione alla posa dei cavi e condotte sottomarine e alla movimentazione dei fondali marini sia conforme ai requisiti normativi, completa e adeguatamente organizzata per consentire una valutazione autonoma e, al contempo, anche coerente con lo studio di impatto ambientale dell’intero progetto nel caso in cui sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
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Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale; c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) 3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione regionale, con esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente. 4. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera c), non è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Periodo soppresso dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 221.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.
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Indirizzi operatvi posa attività in mare di cavi e condotte in Mare - MASE Dic. 2024.pdf MASE Dic. 2024 |
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