Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Interpello ambientale 08.02.2022 - Nuovi criteri copertura superficiale finale discariche esistenti

ID 15751 | | Visite: 3246 | Documenti Ambiente ISPRAPermalink: https://www.certifico.com/id/15751

Interpello ambientale 08 02 2022   Nuovi criteri copertura superficiale finale discariche esistenti

Interpello ambientale 08.02.2022 - Nuovi criteri copertura superficiale finale discariche esistenti

ID 15751 | 14.02.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
.
..

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo all’applicazione dei criteri costruttivi introdotti dal D.Lgs. 121/2020 alle discariche preesistenti

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, possono essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o si applicano solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” così come modificato dal D.Lgs. 121/2020;
D.Lgs. 121/2020  “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.

Al fine di circoscrivere l’ambito della questione posta con l’interpello ambientale in argomento occorre preliminarmente richiamare l’articolo 2 del D.Lgs. 121/2020, rubricato “abrogazioni e disposizioni transitorie” che dispone l’applicazione delle norme specificate all'articolo 1, lettere i), n) e o), del citato decreto alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Tale disposizione, quindi, disciplina l’obbligo dell’applicazione della norma individuando inequivocabilmente quali siano i casi in cui le discariche, di nuova realizzazione o esistenti, debbano attenersi ai criteri costruttivi meglio esplicitati nell’allegato 1 del decreto legislativo in parola.

Infatti, l’articolo 1, lettera i) del D.Lgs. 121/2020 modifica sostanzialmente l’articolo 8, comma 1 del previgente D.lgs. 36/2003, introducendo altresì la lettera f-bis) che, proprio in relazione alle scelte costruttive impone che siano inseriti “accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno di fondazione con riferimento alle diverse fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi e di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel caso di barriere composite, devono essere valutate le condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati”.

La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.

Fonte: MITE

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Interpello ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

RENTRI   Vademecum digitale per imprese e associazioni
Nov 28, 2024 196

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni

RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni ID 23033 | 28.11.2024 / In allegato Con il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti, RENTRI. Ma chi è tenuto a iscriversi al… Leggi tutto
Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3 bis ANGA
Nov 28, 2024 118

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categ. 3-bis ANGA

Guida operativa iscrizione portale CdC RAEE soggetti ex categoria 3-bis ANGA ID 23.09 | 28.11.2024 / In allegato Guida operativa per facilitare il processo di iscrizione al portale CdC RAEE per distributori, installatori, centri di assistenza tecnica di AEE e trasportatori di RAEE ex categoria… Leggi tutto
Nov 25, 2024 227

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024 ID 23008 | 25.11.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto

Più letti Ambiente