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Indirizzi operativi per il monitoraggio VAS

ID 20618 | | Visite: 2183 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20618

Indirizzi operativi per il monitoraggio VAS

Indirizzi operativi per il monitoraggio VAS

ID 20618 | 19.10.2023 / In allegato

Il 06 Ottobre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’ambito delle attività della Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali del Progetto CReIAMO PA, ha predisposto indirizzi operativi per il monitoraggio ambientale di piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

In particolare:

- Indirizzi operativi generali per il monitoraggio ambientale di piani e programmi (art.18 del D.Lgs.152/2006). Il documento è stato tradotto anche in lingua inglese per divulgare la metodologia anche in altri paesi dell’Unione Europea;
- Indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali.

I due documenti forniscono una metodologia di approccio omogenea e di facile applicazione per misurare la sostenibilità di piani e programmi anche alla luce delle Strategie di sviluppo sostenibile - nazionale e regionali - che costituiscono il nuovo quadro di riferimento per le valutazioni ambientali; ed hanno la finalità di accompagnare le autorità procedenti nella stesura del piano di monitoraggio ambientale e dei rapporti periodici di monitoraggio ambientale e le autorità competenti nelle attività di valutazione previste nell’ambito del processo di VAS.

Gli indirizzi operativi specifici per il monitoraggio nella Valutazione ambientale strategica dei piani regolatori generali comunali sono il frutto di un percorso di sperimentazione che ha coinvolto 7 Regioni e numerosi Comuni Italiani.

In particolare, il documento:

- Sperimentazione sul monitoraggio VAS dei piani regolatori generali comunali riassume le principali attività svolte nella sperimentazione e lascia spazio alle Regioni e ai Comuni per la descrizione della propria esperienza (con casi reali di applicazione della metodologia) e dei risultati raggiunti.

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D.lgs 152/2006

Art. 18 Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' prefissati, cosi' da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente in collaborazione con l'Autorita' competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2. Il piano o programma individua le responsabilita' e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.

3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente.

3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

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Fonte: MASE

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