Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Risposta MASE a quesito n. 162168 del 22 dicembre 2022

ID 18783 | | Visite: 1627 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/18783

Risposta MASE a quesito n  162168 del 22 dicembre 2022

Risposta MASE a quesito n. 162168 del 22 dicembre 2022 / Limiti acustici per  attività ed impianti PA

ID 18783 | 25.01.2023

Oggetto: Quesito in merito ad applicabilità di limiti acustici di cui al DPCM 14 novembre 1997 per  attività ed impianti della Pubblica Amministrazione. Riscontro. 

Con riferimento alla nota prot. n. 383339 del 07/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 124821/MiTE del 10/10/2022, con la quale codesta Amministrazione ha sottoposto alla Scrivente un quesito riguardante l’applicazione del decreto in oggetto e le eventuali connesse azioni da mettere in atto da parte delle amministrazioni comunali a seguito della ricezione di esposti per inquinamento acustico derivante da attività della Pubblica Amministrazione, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, per facilità di lettura, si riportano nel seguito gli articoli della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 inerenti alla tematica in parola:

Articolo 2, comma 1, lettera c) “sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;”

Articolo 4, comma 1, lettera d) “Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: (…) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;”

Articolo 6, comma 1, lettera d) “Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: (…) il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;”

Articolo 6, comma 1, lettera g) “Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: (…) i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;”

Articolo 8, comma 4 “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.”

Articolo 8, comma 6 “La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.”

Articolo 10, comma 2 “Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000 euro a 10.000 euro.”

Articolo 14, comma 2 “Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.”

Dopo aver riportato i riferimenti normativi di maggior interesse per la tematica in oggetto, si riportano nel seguito i quesiti posti da codesta Regione ed i riscontri della scrivente Divisione.

Quesito n.1:

(…) se si ritiene che la questione relativa alla molestia segnalata da parte del Comune di Grosseto, ed in generale quelle riconducibili a rumorosità derivante da attività/impianti della Pubblica Amministrazione, siano da inquadrare esclusivamente in ambito privatistico, oppure, diversamente, se rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico e dei relativi limiti di cui al DPCM 14/11/1997;

Riscontro

Seppur si concordi con codesta Amministrazione che le attività della Pubblica Amministrazione e i macchinari a servizio delle stesse non rientrino tra le attività produttive, artigianali o commerciali per le quali è previsto un titolo autorizzativo comunale all'esercizio, né siano sottoposte all’obbligo di presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, tali attività rientrano a tutti gli effetti tra le sorgenti sonore fisse definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto soggette al rispetto dei valori limite assoluti delle sorgenti sonore definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997. Non trattandosi di “attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali”, alle attività della Pubblica Amministrazione non si applica, tuttavia, il disposto dell’articolo 4 dello stesso decreto, vale a dire il c.d. criterio differenziale.
Ciò premesso, a parere della Scrivente detta questione non è inquadrabile unicamente in ambito privatistico.

Quesito n.2:

(…) nel caso di inquadramento nell’ambito privatistico, se si ritiene comunque opportuna l’attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la verifica di livelli di rumorosità connessi ad attività della Pubblica Amministrazione e/o di impianti ausiliari a servizio della stessa;

Riscontro

Si veda il riscontro al quesito n.1 per la definizione dell’ambito di applicazione. La Scrivente non è competente in merito alla verifica del rispetto delle previsioni in ambito privatistico e, pertanto, non si fornisce riscontro al quesito specifico.

Quesito n.3:

(…) nel caso di applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico, quale è l’Autorità che si intende preposta al controllo ed alla gestione di eventuali disturbi riscontrati e quali sono i limiti ed eventuali sanzioni applicabili; in particolare si chiede se agli impianti di climatizzazione e/o ausiliari in genere, a servizio della Pubblica Amministrazione, debbano essere applicati anche i limiti differenziali di immissione;

Riscontro

La legge quadro, all’articolo 14, comma 2, individua tra le competenze delle amministrazioni comunali quelle relative alle funzioni amministrative relative al controllo e all’articolo 10, comma 2 definisce le sanzioni amministrative irrogabili nel caso di superamento dei valori limite nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile. In merito all’applicazione del criterio differenziale si rimanda al riscontro del quesito n.1.

Quesito n.4:

(…) nel caso che la questione non abbia una configurazione strettamente privatistica, e che si accertino superamenti dei limiti reputati cogenti, si richiede quali azioni devono essere intraprese dal Comune o altra Autorità individuata, nei confronti di Enti pubblici non vincolati da titoli autorizzativi comunali all'esercizio, come nel caso posto relativo ad impianti di un Tribunale o per casi di sedi uffici/locali della Pubblica Amministrazione, di Forze dell'ordine o di istituti scolastici.

Riscontro
Come già rappresentato nel riscontro al quesito n.1, seppure le attività della Pubblica Amministrazione e i macchinari a servizio delle stesse non rientrino tra le attività produttive, artigianali o commerciali per le quali è previsto un titolo autorizzativo comunale all'esercizio, né siano sottoposte all’obbligo di presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, esse devono comunque rispettare i valori limite vigenti, fatta eccezione per il rispetto dei limiti differenziali di immissione. Pertanto, a queste sorgenti sono applicabili i disposti degli articoli 9 e 10 della legge quadro sull’inquinamento acustico.
...

Fonte: MASE

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Risposta a quesito MASE 22 dicembre 2022,n. 162168.pdf
 
191 kB 40

Tags: Ambiente Rumore ambientale Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 146

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 128

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 113

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 217

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 157

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto

Più letti Ambiente