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Sentenza CC n. 25316 del 7 giugno 2019 | Materiali di demolizione

ID 8575 | | Visite: 3384 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/8575

Sentenza CC n  25316 del 7 giugno 2019

Corte di cassazione penale sez. III sentenza n. 25316 del 7 giugno 2019

I materiali di demolizione non possono essere ricondotti alla categoria dei sottoprodotti, in quanto non scaturiscono da un processo di produzione, ma dalla demolizione dell’edificio, ovvero da un’attività antitetica alla produzione. Inoltre, non si può attribuire alcuna rilevanza al fatto che vi siano tra i materiali di demolizione anche terre e rocce da scavo; anzi, la commistione dei i rifiuti di demolizione con le terre e rocce da scavo rende inapplicabile la disciplina di maggiore favore prevista per tale ultima categoria di materiali. 

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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25316 Anno 2019
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
Data Udienza: 12/02/2019

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 22 dicembre 2016, resa all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Arezzo ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e la contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata considerazione della natura di sottoprodotti degli inerti da demolizione oggetto di deposito, nonostante il reimpiego dei materiali stessi per attività di riempimento e nonostante il fatto che fossero in parte rappresentati da terre e rocce da scavo, sicuramente reimpiegabili; 2) l'erronea applicazione dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e vizi della motivazione, per la mancata considerazione della destinazione del materiale all'edilizia, come risulterebbe dalla documentazione fotografica in finalizzato al loro spargimento funzionale all'attività edilizia; 3) l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., per la mancata considerazione della particolarità del fatto, trattandosi di una consueta attività di cantiere edile con modesti volumi, che aveva prodotto danni per un tempo limitato; 4) l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., per l'eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - I primi due motivi di doglianza, che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi all'applicabilità alla fattispecie dell'art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, sono inammissibili. La difesa non dimostra, neanche in via di mera prospettazione, l'esistenza di specifici elementi dai quali possa desumersi la sussistenza dei presupposti fissati da tale disposizione per ricondurre i materiali alla categoria dei sottoprodotti, perché si limita ad asserire che materiale in questione sarebbero stati utilizzati in attività edilizie, sulla base di una documentazione fotografica che nulla dimostra sul punto. La stessa difesa, peraltro, richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude che i materiali di demolizione possano essere ricondotti alla categoria dei sottoprodotti, perché essi non scaturiscono da un processo di produzione, bensì dalla demolizione dell'edificio, ovvero da un'attività antitetica alla produzione (ex multis, Sez. 3, n. 33028 del 01/07/2015, Rv. 264203 - 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 23/01/2015, Rv. 262128 - 01; Sez. 3, n. 42342 del 09/07/2013, Rv. 258329 - 01; Sez. 3, n. 17823 del 17/01/2012, Rv. 252617 - 01). E manca comunque, nel caso di specie, uno specifico riferimento al complesso del ciclo produttivo e alla destinazione iniziale dei materiali scaricati, non potendosi attribuire alcuna rilevanza fatto che vi fossero tra questi anche terre e rocce da scavo, la cui commistione con i rifiuti di demolizione rende inapplicabile la disciplina di maggiore favore prevista per tale categoria di materiali (ex multis, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Rv. 263336 - 01).
3.2. - Il terzo e il quarto motivo di doglianza, riferiti all'erronea applicazione degli
artt. 131 bis e 133 cod. pen., sono anch'essi inammissibili per genericità. Il ricorrente si limita, quanto alla pretesa speciale tenuità del fatto e alla dedotta eccessività della pena, a mere affermazioni prive di riferimenti alla sentenza impugnata. E dalla semplice lettura di quest'ultima emerge, da un lato, che l'applicazione dell'art. 131 bis deve essere esclusa perché i materiali non sono stati rimossi, e dall'altro, che la pena erogata in concreto è proporzionata all'entità del fatto, trattandosi, peraltro, di pena solo pecuniaria determinata in misura non lontana dal minimo edittale.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

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