Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sentenza CP n. 32604 del 1° settembre 2021

ID 14507 | | Visite: 2173 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/14507

Falsa attribuzionbe EER rifiuto

Sentenza CP n. 32604 del 1° settembre 2021 /  Falsa attribuzione EER rifiuto è punibile Art. 484 CP Falsità in registri e notificazioni

ID 14507 | 09.09.2021 / Sentenza in allegato

Falsa attribuzione EER rifiuto è punibile per il reato di cui all'Art. 484 CP - Falsità in registri e notificazioni.

La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 32604 del 1° settembre 2021, si è pronunciata sulla fattispecie di contenuto indicato falsamente sul formulario rifiuti.

Secondo la Corte, il trasportatore di rifiuti che falsamente indica il contenuto del trasporto utilizzando, consapevolmente, un codice EER in realtà non pertinente, integra la fattispecie di cui all'art. 484 del codice penale (Falsità in registri e notificazioni).

Il ricorrente osservava (come da giurisprudenza) che in tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, d.lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, d.lgs. 152/2006.

Ma, nel caso di specie, si legge nella sentenza, il ricorrente, lungi dal limitarsi a riempire in modo inesatto e incompleto il formulario di legge, ha falsamente indicato il contenuto del trasporto utilizzando un codice in realtà non pertinente, ben consapevole quindi che detto codice prevalente utilizzato non era congruente con l'effettività dei rifiuti recati a bordo e che l'utilizzo di altro codice, per quel tipo di trasporti, non gli era invece consentito.
...

Art. 484 CP - Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

segue in allegato

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenza CP n. 32604 del 1° settembre 2021.pdf
CP 2021
141 kB 142

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione
Set 10, 2024 149

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Protocollo UE gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione / IT ID 22534 | 10.09.2024 / In allegato Se si considera il volume generato, i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) costituiscono il maggior flusso di rifiuti nell'Unione europea, pari a circa un terzo di tutti i rifiuti… Leggi tutto
Raccomandazione  UE  2024 2395
Set 09, 2024 71

Raccomandazione (UE) 2024/2395 | Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento

Raccomandazione (UE) 2024/2395 / Orientamenti fornitura di riscaldamento e raffrescamento ID 22528 | 09.09.2024 / In allegato Raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione, del 2 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 del… Leggi tutto
Linea Guida Esecuzione Diagnosi Energetica   Servizio Idrico Integrato
Set 08, 2024 79

Linea Guida Esecuzione Diagnosi Energetica - Servizio Idrico Integrato

Linea Guida per l’Esecuzione della Diagnosi Energetica - Servizio Idrico Integrato ID 22526 | 08.09.2024 / In allegato Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2012/27/CE sull’efficienza energetica, l’articolo 8 del decreto legislativo del 4 luglio 2014, n. 102, ha introdotto in Italia… Leggi tutto

Più letti Ambiente