Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Sentenze CURIA 28 marzo 2019 nn. 487-489

ID 10132 | | Visite: 4827 | Giurisprudenza ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/10132

Principio di precauzione nella classificazione dei rifiuti

Sentenze Corte di Giustizia Europea del 28 marzo 2019 nn. 487-489/2019

ID 10132 | 13.02.2020

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione - Italia) – Procedimenti penali a carico di Alfonso Verlezza e altri

(Cause riunite da C-487/17 a C-489/17)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE – Rifiuti – Classificazione come rifiuti pericolosi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Imputati nei procedimenti principali

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Dispositivo

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.

Principio di precauzione nella classificazione dei rifiuti

Il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

GU C 374 del 6.11.2017

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sentenze CURIA 28 marzo 2019 nn. 487-489.pdf
CURIA - 2019
1210 kB 65

Tags: Ambiente Rifiuti Abbonati Ambiente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 24, 2025 223

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 311

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 530

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1453

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente