Bozza D.L. Clima / Ambiente
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Bozza D.L. Contrasto dei cambiamenti climatici e promozione economica verde
Decreto-Legge Misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde
Lo schema di DL si compone di 14 articoli suddivisi in quattro parti.
I punti focali dello schema di DL sono così individuati:
1. Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria
2. Misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi
3. Disposizioni urgenti in materia di economia circolare
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CAPO I Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria
Art. 1 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)
Art. 2 (Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)
Art. 3 (Disposizioni per l’incentivazione del trasporto a domicilio di prodotti)
Art. 4 (Azioni per il rimboschimento)
Art. 5 (Città verde d’Italia)
Art. 6 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Art. 7 (Potenziamento della VIA e introduzione dell’impatto ambientale della regolamentazione)
a) al comma 3 dell’articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera: f-bis) un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario;
b) dopo l’articolo 27-bis è aggiunto il seguente:
“Art. 27-ter (Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)
1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente Decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante “Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)”.”
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell’analisi di cui al comma 3, lettera f-bis) dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: “5-quater. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.”;
b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole “e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.”.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della pubblica Amministrazione i Nuclei di Valutazione delle politiche pubbliche, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la tutela dell’ambiente e il contributo dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all’art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l’armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione dell’ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l’indirizzo verso un’economia circolare, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.
5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell’ente, attuate o da attuare.
Art. 8 (Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria)
CAPO II Misure urgenti per lo sviluppo dei parchi nazionali e la tutela degli ecosistemi
Art. 9 (Istituzione nei parchi nazionali di zone economiche ambientali a regime economico speciale)
Art. 10 (Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)
a) la rubrica è così riformulata: “pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;
b) al comma 1, la parola “lavorazione” e sostituita dalla seguente: “trattamento” e, dopo le parole “o di nuova costruzione,” sono inserite le seguenti: “individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,”;
c) al comma 1, lettera a), dopo la parola “incidenti” sono inserite le seguenti: “che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali”;
d) al comma 1, lettere b) e d), la parola “rilevanti” al termine delle lettere è soppressa;
e) al comma 2, la parola “rilevanti” è soppressa
f) al comma 3, le parole “della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al comma 9”;
g) al comma 4, le parole “Il gestore trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono”;
h) al comma 5, la parola “rilevanti” è soppressa, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “in raccordo” e dopo le parole “piano di emergenza esterna all’impianto”, sono inserite le seguenti: “anche con l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,”;
i) al comma 6, lettere b) e d), la parola “rilevanti” è soppressa;
l) al comma 9, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e”, dopo le parole “le linee guida per” sono inserite le seguenti: “l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui al presente articolo,” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.”.
2. Il decreto di cui al comma 9 dell’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III Disposizioni urgenti in materia di economia circolare
Art. 11 (Agevolazioni fiscali sui prodotti sfusi e alla spina)
Art. 12 (Cessazione qualifica di rifiuto)
Art. 13 (Procedura di infrazione europea n. 2003/2077 - commissario unico discariche abusive)
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 14 (Entrata in vigore)
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