Decreto 24 luglio 2020

Decreto 24 luglio 2020
Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della di...
E' abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio (2019) prevista prima dell'emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati, con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati (ISPRA - in allestimento) entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019.
Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.
Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019
Il nuvo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche nelle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di regrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse.
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
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