Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Dichiarazione FGAS 2019: non prevista - Banca dati dal 24.09.2019

ID 8320 | | Visite: 24983 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/8320

Comunicazione F GAS 2019

Dichiarazione FGAS 2019

E' abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio (2019) prevista prima dell'emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati, con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati (ISPRA - in allestimento) entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019.

Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019

Il nuvo D.P.R. introduce alcune novità estendendo il campo di applicazione anche nelle attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature fisse di regrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.

L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti

Con il nuovo decreto le Imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati entro 30 gg dall'intervento a partirte dal 24 Settembre 2019, la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse.
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 16 del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione; 
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.

Vedi: Vademecum F-GAS 2019

Collegati

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mar 20, 2025 176

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 417

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1112

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente