End of Waste: il Fresato d’asfalto
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End of Waste: il Fresato d’asfalto
Update 06.06.2020
Indicazioni ANCE
Con il decreto 28 marzo 2018, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), il Ministro dell’ambiente ha definito le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Dlgs. 152/06.
Il provvedimento, composto di 6 articoli e 2 allegati, conclude un iter pluriennale che ha visto, tra l’altro, il parere del Consiglio di Stato e la notifica alla Commissione europea e la consultazione informale con diverse rappresentanze delle categorie imprenditoriali.
Ciò nonostante il testo presenta alcune problematiche interpretative e conseguentemente applicative che ci si augura possano essere rapidamente risolte dal Ministero proprio al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riutilizzare il più ampio quantitativo possibile di conglomerato bituminoso in un nuovo processo produttivo ovvero in altre opere e manufatti edili.
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segue in allegato
Il testo dell'Art. 184 ter del Dlgs. 152/06 di cui a seguire, è stato modificato dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (GU n.207 del 04-09-2019) convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128 (GU n.257 del 02-11-2019).
ANCE
184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
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