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Regolamento (UE) 2018/956

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Regolamento UE 2018 956

Regolamento (UE) 2018/956

Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi

GU L 173/5 del 09.07.2018

...

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione da parte degli Stati membri e dei costruttori di veicoli pesanti di dati relativi ai veicoli pesanti nuovi.

Esso si applica con riguardo alle seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli appartenenti alle categorie M1, M2, N1 ed N2 con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, e tutti i veicoli appartenenti alle categorie M3 ed N3;
b) veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4.
Ai fini del presente regolamento, tali veicoli sono definiti veicoli pesanti

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 595/2009.

Articolo 4 Monitoraggio e comunicazione da parte degli Stati membri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e per ogni anno civile successivo, gli Stati membri monitorano i dati di cui all’allegato I, parte A, per quanto concerne i veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione.
A decorrere dal 2020, entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.
I dati relativi ai veicoli pesanti nuovi che sono stati precedentemente immatricolati al di fuori dell’Unione non sono oggetto di monitoraggio e comunicazione, a meno che tale immatricolazione sia avvenuta meno di tre mesi prima dell’immatricolazione nell’Unione.
2. Le autorità competenti responsabili del monitoraggio e della comunicazione dei dati a norma del presente regolamento sono quelle designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

Articolo 5 Monitoraggio e comunicazione da parte dei costruttori

1. Dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, i costruttori di veicoli pesanti monitorano, per anno civile, i dati di cui all’allegato I, parte B, punto 2, per ogni veicolo pesante nuovo.
A decorrere dagli anni di inizio di cui all’allegato I, parte B, punto 1, entro il 28 febbraio di ogni anno i costruttori di veicoli pesanti comunicano alla Commissione tali dati per ogni veicolo pesante nuovo la cui data di simulazione rientra nell’anno civile precedente, secondo la procedura di comunicazione di cui all’allegato II.
La data di simulazione è la data comunicata conformemente alla voce 71 di cui all’allegato I, parte B, punto 2.
2. Ogni costruttore nomina un punto di contatto per la comunicazione dei dati a norma del presente regolamento.

Articolo 6 Registro centralizzato per i dati relativi ai veicoli pesanti

1. La Commissione tiene un registro centralizzato dei dati relativi ai veicoli pesanti («registro») comunicati a norma degli articoli 4 e 5.
Il registro è messo a disposizione del pubblico, ad eccezione della voce a) di cui all’allegato I, parte A, e delle voci 1, 24, 25, 32, 33, 39 e 40 di cui all’allegato I, parte B, punto 2. Per quanto riguarda la voce 23 di cui all’allegato I, parte B, punto 2, il valore è messo a disposizione del pubblico secondo gli intervalli di valori stabiliti nell’allegato I, parte C.
2. Il registro è gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione.

[...Segue in allegato]

Testo consolidato al 19.11.2020, contenente le modifiche/abrogazioni di cui:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/888 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019
REGOLAMENTO (UE) 2019/1242 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1589 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2020

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