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Orientamenti tecnici principio DNSH / Comunicazione CE 25.03.2025

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Orientamenti tecnici principio DNSH   Comunicazione CE 25 03 2025

Orientamenti tecnici principio DNSH / Comunicazione CE 25.03.2025

ID 23683 | 25.03.2025

Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima (C/2025/880)

GU C/2025/1596 del 25.3.2025

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Il presente documento si basa sui riscontri ricevuti nell'ambito dell'invito a presentare contributi sull'iniziativa (dal 30 aprile al 28 maggio 2024) e della consultazione mirata sul progetto di orientamenti (dal 18 giugno al 23 agosto 2024).

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Fondo sociale clima) prevede che il Fondo sociale per il clima sostenga solo misure e investimenti che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do not significant harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Tassonomia) («danno significativo agli obiettivi ambientali»). Il regolamento Fondo sociale clima fa esplicito riferimento all'articolo 17 del regolamento Tassonomia, ma non menziona i successivi atti delegati e criteri di vaglio tecnico per l'attuazione del regolamento Tassonomia; dispone invece che la Commissione pubblichi orientamenti tecnici adattati all'ambito di applicazione del Fondo per orientare gli Stati membri e spiegare in che modo le misure e gli investimenti devono rispettare il principio DNSH.

I presenti orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione ritiene che le misure e gli investimenti che finanziano attività e attivi ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo sociale per il clima rispettino il principio DNSH: stabiliscono basi comuni, nell'ambito del Fondo sociale clima, per definire il principio DNSH (sezione 1) e definiscono gli strumenti e gli approcci per l'applicazione pratica delle basi comuni (sezione 2). Contengono poi allegati settoriali intesi a chiarire l'applicazione del Fondo alle attività e attivi ammessi a beneficiarne.

Gli orientamenti tecnici non pregiudicano l'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento Tassonomia, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, della politica di coesione e di altri programmi e strumenti dell'UE.

I presenti orientamenti non pregiudicano la valutazione, a cura della Commissione, della compatibilità delle misure di aiuto di Stato né le norme in materia di aiuti di Stato. Per le misure e gli investimenti che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri devono garantire il rispetto delle condizioni di compatibilità dello strumento di aiuto di Stato applicabile. Molti strumenti di aiuti di Stato, ma non tutti, contengono un riferimento al principio DNSH. Da un lato, vi possono essere casi in cui un'attività o un attivo non rispetta il principio DNSH ai sensi dei presenti orientamenti, ma un aiuto di Stato a favore della medesima attività o del medesimo attivo, oppure a favore di un'attività o un attivo simile, può essere considerato compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte le condizioni delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Dall'altro lato, le norme in materia di aiuti di Stato potrebbero stabilire condizioni di compatibilità ambientale più rigorose rispetto a quelle dei presenti orientamenti per l'attività o l'attivo che riceve il sostegno; ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando l'aiuto di Stato è concesso per contribuire a un obiettivo di tutela ambientale, nel qual caso dimostrare che l'attività o l'attivo non arreca un danno significativo all'ambiente non è sufficiente ed è necessario un contributo positivo alla tutela dell'ambiente.

I presenti orientamenti tengono altresì conto dell'obiettivo del Fondo sociale per il clima di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per misure e investimenti a favore delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti vulnerabili che, in quanto tali, risentono particolarmente dell'inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva ETS delle emissioni di gas a effetto serra rilasciate dagli edifici e dal trasporto su strada.

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Indice

1. BASI COMUNI
1.1 Definizione del principio DNSH nell’ambito del Fondo sociale per il clima e attuazione dei presenti orientamenti in tempo utile 
1.2 Nessi tra legislazione ambientale e principio DNSH
1.3 Principi guida nell’ambito del Fondo sociale per il clima
1.3.1 Impatto del ciclo di vita
1.3.2 Effetti diretti e indiretti
1.3.3 Prevenzione degli effetti di dipendenza
1.3.4 Migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali e climatiche
1.3.5 Coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali generali del diritto dell’UE

2. APPLICAZIONE DELLE BASI COMUNI
2.1. Attività o attivi che figurano negli allegati settoriali
2.2. Attività e attivi che non figurano negli allegati settoriali
2.3. Attività in linea con il contributo sostanziale ai sensi della tassonomia dell’UE e con i criteri di vaglio tecnico DNSH
2.4. Prodotti finanziari attuati nell’ambito del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU
2.5. Distinzione tra misure e investimenti che beneficiano del Fondo sociale per il clima

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Comunicazione CE 25.03.2025
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Tags: Ambiente Emissioni Clima

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