Orientamenti sui piani sociali per il clima
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Orientamenti sui piani sociali per il clima - Comunicazione CE 25.03.2025
ID 23682 | 25.03.2025
Comunicazione della Commissione del 25.03.2025 - Orientamenti sui piani sociali per il clima (C/2025/881)
GU C/2025/1597 del 25.3.2025
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Il Fondo sociale per il clima (anche «Fondo»), istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento Fondo sociale clima» o «regolamento»), è uno strumento di finanziamento concepito per consentire all'UE di realizzare una transizione socialmente equa verso la neutralità climatica. Nel contesto della più ampia strategia dell'UE per la lotta ai cambiamenti climatici, l'obiettivo del Fondo è affrontare gli effetti sociali derivanti dalla modifica della direttiva 2003/87/CE (direttiva ETS), che ora disciplina anche le emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada.
Il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni istituito dal capo IV, lettera a), della direttiva ETS (ETS2) riguarda gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria, settori che non erano contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS - EU emission trading system). Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri al fine di aiutare le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti colpiti in modo sproporzionato dall'aumento dei costi dell'energia e dei trasporti durante la transizione verde.
Guidato dall'obiettivo di non lasciare indietro nessuno nella transizione verde, il Fondo verte su tre settori chiave:
1. efficienza energetica e decarbonizzazione degli edifici. Le misure e gli investimenti devono essere diretti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e a ridurre l’impronta di carbonio dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura. Questo tipo di misure serve, ad esempio, per installare la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile negli edifici a favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili, isolare gli edifici, sostituire gli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura a bassa efficienza con apparecchi più efficienti, installare tecnologie e stoccaggio delle energie rinnovabili, creare comunità di energia rinnovabile, ridurre il consumo di energia basata sui combustibili fossili e alleviare la povertà energetica;
2. promozione della mobilità pulita. Le misure devono essere concepite in modo da garantire un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni, incentivare trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nell’offerta di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e forme di mobilità attiva. Rendendo i trasporti più economici, accessibili e disponibili per gli utenti vulnerabili dei trasporti e le microimprese vulnerabili, si punta a ridurre la povertà dei trasporti e migliorare l’accesso ai servizi essenziali;
3. sostegno diretto temporaneo al reddito. Gli Stati membri hanno anche la possibilità di utilizzare il Fondo per fornire un sostegno diretto mirato al reddito delle famiglie vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti, rispondendo così all’impatto sociale dell’ETS2. Il sostegno è temporaneo e dovrebbe essere gradualmente eliminato man mano che hanno effetto le misure strutturali.
Le misure e gli investimenti finanziati dal Fondo sociale per il clima devono andare principalmente a beneficio delle famiglie vulnerabili, degli utenti vulnerabili dei trasporti o delle microimprese vulnerabili e il sostegno diretto temporaneo al reddito può essere fornito soltanto alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti al fine di attenuare l'impatto dei cambiamenti introdotti dall'ETS2: sono questi principi generali importanti del Fondo che devono essere seguiti in tutti i settori chiave.
L'importo massimo totale del Fondo, pari a 65 miliardi di EUR, è assegnato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2032. Considerando il contributo obbligatorio degli Stati membri, che ammonta ad almeno il 25 % dei costi totali stimati dei loro piani sociali per il clima, il Fondo mobiliterà non meno di 86,7 miliardi di EUR. Se l'ETS2 sarà rinviato al 2028 a norma dell'articolo 30 duodecies della direttiva ETS, l'importo massimo totale del Fondo sarà pari a 54,6 miliardi di EUR, come specificato all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva ETS e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Fondo sociale clima. Il Fondo sarà operativo secondo un calendario preciso, modulato per conseguire gli obiettivi prestabiliti entro la fine del 2032 e il cui inizio è previsto per il 1° gennaio 2026, almeno un anno prima che l'ETS2 diventi pienamente operativo e due anni prima dell'inizio del nuovo quadro finanziario pluriennale nel 2028 (nuovo QFP). Questo avvio precoce faciliterà l'introduzione dell'ETS2.
La dotazione finanziaria massima degli Stati membri a norma dell'articolo 14 e dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento Fondo Sociale clima figura nell'allegato I dei presenti orientamenti, in cui sono stabilite le dotazioni annuali indicative per i due scenari descritti all'articolo 10, paragrafo 1.
Sulla base delle migliori pratiche e dei preziosi insegnamenti riscontrati nell'applicazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'esperienza acquisita con i fondi della politica di coesione, il Fondo è concepito come strumento basato sui risultati i cui obiettivi sono da perseguire nella massima efficienza ed efficacia. I presenti orientamenti non pregiudicano eventuali obblighi supplementari derivanti dalla legislazione dell'UE applicabile.
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Indice
I. INTRODUZIONE
II. REQUISITI GENERALI
1. Pertinenza all’interno dei settori di intervento
2. Compatibilità con gli obiettivi climatici dell’UE, impatto duraturo e riduzione della dipendenza dai combustibili fossili
3. Affrontare l’impatto dell’ETS2 sui gruppi vulnerabili
4. Rispetto del principio DNSH
5. Finanziamento congiunto a carico del Fondo e degli Stati membri
6. Coerenza con i programmi e i documenti strategici dell’UE correlati
a) Coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d’azione
b) Coerenza con i programmi della politica di coesione degli Stati membri
c) Coerenza con i piani per la ripresa e la resilienza
d) Coerenza con i piani di ristrutturazione degli edifici
e) Coerenza con i piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima
f) Coerenza con i piani territoriali per una transizione giusta
7. Misure e investimenti specifici
a) Misure
b) Investimenti
c) Misure e investimenti a livello locale e regionale
d) Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti
8. Insieme coerente di misure e investimenti nazionali esistenti o nuovi
9. Addizionalità delle misure e degli investimenti
10. Prima data di inizio delle misure e degli investimenti
11. Rispetto delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato
12. Modi per tenere conto della parità di genere e delle pari opportunità per tutti
13. Autorità incaricate dell’attuazione del piano
14. Trasferimento di risorse
a) Trasferimento di risorse dal Fondo
b) Trasferimento di risorse al Fondo
III. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PIANI
1. Analisi e impatto globale
a) Impatto previsto dell’ETS2 sui gruppi vulnerabili
b) Stima del numero e individuazione dei gruppi vulnerabili
c) Destinazione di misure e investimenti
d) Microimprese vulnerabili
e) Casi particolari di gruppi vulnerabili del Fondo sociale per il clima nell’ottica dell’ETS2 e i suoi effetti
f) Impatto atteso delle misure e degli investimenti pianificati
2. Componenti
a) Norme generali
b) Struttura delle componenti
3. Descrizione delle misure e degli investimenti
a) Ristrutturazione edilizia
b) Alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali, e sostegno a favore di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili
c) Misure e investimenti nella decarbonizzazione
d) Misure di sensibilizzazione
e) Soluzioni di efficienza energetica
f) Veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni
g) Trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili
4. Sostegno diretto al reddito
5. Assistenza tecnica
6. Traguardi e obiettivi
a) Fissazione di traguardi e obiettivi
b) Elaborazione di traguardi e obiettivi
c) Migliori prassi per l’elaborazione di traguardi e obiettivi
7. Finanziamenti e costi
a) Contributo nazionale
b) Stima dei costi delle misure e degli investimenti
c) Informazioni necessarie sul finanziamento e sulle stime dei costi
8. Costi operativi
9. Prevenzione ex ante della duplicazione dei finanziamenti e tutela degli interessi finanziari dell’UE
10. Scenario in caso di inizio ritardato dell’ETS2
11. Partenariato e consultazione pubblica adeguati
a) Tipi di portatori di interessi
b) Modalità di conduzione delle consultazioni pubbliche
12. Presentazione
13. Comunicazione relativa ai piani
14. Modifiche dei piani sociali per il clima
a) Circostanze oggettive
b) Adeguamenti di lieve entità
c) Valutazione dell’adeguatezza dei piani
IV. VALUTAZIONE E ADOZIONE DEI PIANI
1. Valutazione dei piani da parte della Commissione
a) Sul processo
b) Sul merito
2. Adozione dei piani
3. Conclusione di un accordo bilaterale e impegno di fondi
ALLEGATO I: Dotazione finanziaria massima per Stato membro al netto delle spese di sostegno amministrativo
1. Introduzione e contesto giuridico
2. Spese di sostegno amministrativo nelle dotazioni finanziarie annuali
3. Proposta per sviluppo futuro
ALLEGATO II: Modello per un adeguamento di lieve entità del piano sociale per il clima a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/955 [da compilare a cura degli Stati membri]
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