Interpello ambientale 03.03.2025 - Pretrattamento rifiuti urbani indifferenziati
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Interpello ambientale 03.03.2025 - Pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati
ID 23565 | 06.03.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 06.03.2025
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 Confindustria chiede chiarimenti circa la disciplina applicabile alle operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
Con riferimento a impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che effettuano il pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20 03 01) finalizzato a:
- produzione di combustibile da rifiuti (codice EER 19 12 10) oppure;
- produzione di una frazione secca di sopravaglio (codice EER 19 12 12) con ridotto contenuto in materiale organico putrescibile da conferire a impianti che producono combustibile da rifiuti (codice EER 19 12 10) e/o CSS Combustibile in qualità di End fo Waste;
- produzione di una frazione di sottovaglio in cui si concentra il materiale organico putrescibile
- (codice EER 19 12 12), l’istante chiede che vengano forniti chiarimenti ai seguenti quesiti:
- a) se tali impianti, pur dotati di tutti i presidi ambientali previsti dalla BAT- Conclusioni di cui alla Decisione Commissione UE 2018/1147, possono non procedere in sito alla biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, poiché in grado di conferirla a impianti terzi di recupero energetico (R1) o, in via subordinata, di biostabilizzazione aerobica;
- b) in quali casi alla frazione secca di sopravaglio, con un contenuto massimo di materiale organico putrescibile non superiore al 15% e derivante dal trattamento di un rifiuto urbano indifferenziato e conferita ad altro impianto di recupero, è possibile attribuire un diverso Codice EER. Inoltre, se sia in ogni caso necessario ripetere presso l’impianto di destino la separazione del materiale organico putrescibile, già condotta presso l’impianto di trattamento per la produzione del sopravaglio;
- c) se è corretto affermare che un impianto di bacino che opera con le modalità “extra sito” di cui sub a), soddisfa il
principio di prossimità.
Riferimenti normativi
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti sull’applicazione della disciplina sul pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati in considerazione del quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 0160173 del 4/09/2024 e fornito con nota prot. n. 0226874 del 10/12/2024, è emerso quanto segue.
Preliminarmente appare il caso di rilevare che la ricostruzione tecnico-normativa riportata nell’interpello non contribuisce a fornire elementi che consentano di rendere più chiari i quesiti posti. Ciononostante si riportano le seguenti considerazioni sui quesiti oggetto di interpello formulate esclusivamente sulla base delle informazioni fornite.
In merito al quesito a) appare opportuno evidenziare quanto segue.
In generale l’elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l’effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento.
Gli impianti di gestione dei rifiuti operano in forza di una specifica autorizzazione. Tale atto autorizzativo individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e contiene, tra gli altri, almeno gli elementi necessari a definire i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati e, per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici da attuare.
In linea generale, un impianto autorizzato a svolgere attività di trattamento meccanico e biologico deve prevedere necessariamente la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico.
I dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2024 pubblicato da ISPRA evidenziano che il parco impiantistico nazionale relativamente alla gestione dei rifiuti urbani è composto, tra gli altri, da 34 impianti di trattamento meccanico e 100 impianti di trattamento meccanico e biologico che hanno trattato nel 2023 oltre 8,9 milioni di tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati. Tra i flussi in uscita da tali impianti il 12,3%, pari a quasi 1 milione di tonnellate, è rappresentato da rifiuti destinati a ulteriore trattamento ovvero a processi di biostabilizzazione e di produzione/raffinazione di CSS.
Sul punto appare utile rilevare che ai sensi dell’articolo 196 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 è di competenza delle regioni, sentite le province, i comuni e le autorità d'ambito, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.
I piani di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 199 dello stesso decreto devono contenere, tra l’altro, l'analisi del sistema esistente di gestione dei rifiuti nell'ambito geografico interessato e le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti. Inoltre i piani devono effettuare la ricognizione dell’impiantistica esistente oltre a valutare la necessità di prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture o la realizzazione di misure di adeguamento e modifica degli impianti esistenti di trattamento dei rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis. Pertanto è l’atto di pianificazione regionale che individua l’assetto impiantistico necessario a garantire una corretta gestione dei rifiuti in coerenza dei principi di pianificazione previsti dalla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e individua il sistema integrato di trattamento dei rifiuti urbani, in coerenza anche con le previsioni del Capitolo 9 del Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti.
L’articolo 200 del citato decreto prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, ovvero sulla base di modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO, laddove il piano regionale dei rifiuti dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre lo stesso articolo 200, al comma 4, prevede che “Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”.
Per quanto sopra spetta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti valutare la coerenza della proposta impiantistica oggetto dell’istanza con le previsioni e con le linee strategiche delineate dagli atti di pianificazione, nonché la coerenza della proposta impiantistica con l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale.
Con riferimento al quesito b) si rammenta che la classificazione è un onere che ricade in capo al produttore dei rifiuti il quale è tenuto ad assegnare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE nonché ad applicare le disposizioni contenute in tale decisione, nella direttiva 2008/98/CE e nella parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Per l’attribuzione del pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti è opportuno fare riferimento alle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti approvate con D.D. n.47/2021 integrate dal paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”. In merito all’ultima parte del quesito relativo alla necessità di ripetere presso l’impianto di destino la separazione del materiale organico putrescibile, già condotta presso l’impianto di trattamento per la produzione del sopravaglio, si ricorda che gli impianti di gestione dei rifiuti devono effettuare le operazioni di trattamento previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Relativamente al terzo quesito, non risulta possibile fornire elementi tecnici di riscontro non essendo chiaro cosa si intenda per “impianto di bacino” e per “impianto che opera in modalità extra sito”.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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Interpello ambientale 03.03.2025 - Riscontro.pdf |
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Interpello ambientale 03.03.2025 - Nota di trasmissione.pdf |
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