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Risposta MASE 29.11.2024 - AIA allevamenti di quaglie

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Risposta MASE 29 11 2024   AIA allevamenti di quaglie

Risposta MASE 29.11.2024 - AIA allevamenti di quaglie

ID 23079 | 09.12.2024 / In allegato

OGGETTO: Richiesta chiarimenti sulla determinazione del limite dell’ AIA per le attività indicate al punto 6. 6, lett. a, dell’ allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06

Con nota che si riscontra, di pari oggetto, codesti uffici hanno chiesto chiarimenti sul campo di applicazione della disciplina AIA per gli allevamenti di quaglie.

Preliminarmente deve rilevarsi che tale richiesta, in quanto non proposta dal vertice politico di codesta amministrazione, non può configurarsi come un interpello di cui all’articolo 3-septies, del D.Lgs. 152/06, differentemente da come ritenuto da codesti uffici.

Nel merito si fa presente che la questione è stata trattata sia dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 22 gennaio 2009, sia nella circolare ministeriale prot. 22295/GAB del 27 ottobre 2014 di indirizzo per la uniforme applicazione della disciplina IPPC che al punto 7 chiarisce “La nozione di pollame… deve essere interpretata nel senso di ricomprendere le quaglie…”.

In sintesi, la sentenza, condannando la Francia per aver parametrizzato il numero soglia di “posti pollame” alla specie allevata, ha stabilito che l’effettiva la dimensione fisica del “posto pollame” o i fattori di escrezione applicabili, parametri che dipendono dal tipo di pollame allevato, sono fattori irrilevanti per determinare l’assoggettabilità ad AIA, poiché la soglia è riferita esclusivamente alla ricettività in termini di numero di capi.

Tale inquadramento legale, non considerando che l’inquinamento prodotto dall’allevamento di un tacchino è ovviamente maggiore di quello prodotto dall’allevamento di una quaglia, induce comprensibili dubbi a livello tecnico, dubbi che sono stati considerati nella nuova direttiva comunitaria UE/2024/1785.

Tale direttiva ha introdotto significative modifiche alla materia che dovranno essere recepite a breve ed applicate nei prossimi anni, e in particolare nell’allegato II ha riconosciuto le specificità degli allevamenti di piccolo pollame (esclusi struzzi, tacchini, oche, anatre, galline ovaiole e polli), attribuendo loro un coefficiente UBA (unità di bestiame equivalente) pari a 0,001 (per riferimento, ai polli da carne si applica un coefficiente UBA 0,007) che confrontato con la soglia da applicare (280 UBA) porterà a 280000 “posti altro pollame” la soglia per gli allevamenti di quaglie, pernici, piccioni, etc...

Pertanto, fermo restando che attualmente la soglia è fissata in 40000 “posti pollame” indipendentemente dalla specie, in esito al recepimento di tale direttiva non sussisterà più l’obbligo comunitario di assoggettare ad AIA allevamenti di quaglie con meno di 280000 “posti altro pollame”, e la decisione del regime autorizzativo da applicare agli allevamenti compresi tra tali due valori sarà rimessa alle decisioni nazionali.

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Fonte: MASE

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