Interpello ambientale 25.11.2024 - Limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per i gruppi elettrogeni
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Interpello ambientale 25.11.2024 - Limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per i gruppi elettrogeni
ID 23015 | 26.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 22.11.2024
Oggetto: Richiesta parere tecnico – Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in ordine all’applicazione dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per i gruppi elettrogeni.
Con nota prot. n. 569669/2024 del 21/08/2024, acquisita agli atti con prot. n. 0153903/MASE del 21/08/2024, codesto Comune - Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e territorio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, richiedendo alla scrivente Direzione Generale un parere in merito all’applicazione dei limiti di rumore per i gruppi elettrogeni ovvero un chiarimento su come debba essere valutata la presenza dei gruppi elettrogeni nell’ambito dei progetti sottoposti a procedimenti urbanistici/edilizi o ambientali (AIA, AUA, VIA, ecc.).
Nello specifico codesto Comune ha posto il seguente quesito: “se i gruppi elettrogeni rientrano tra le sorgenti di rumore per le quali deve essere verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, se la loro eventuale esclusione è da considerarsi solo per l’attivazione in caso di emergenza (mancanza di alimentazione elettrica) o anche per le periodiche operazioni di verifica e controllo di efficienza”.
L’art. 2 comma 1, lettera c) della legge 26 ottobre 995, n. 447 include nella definizione di sorgenti sonore fisse “gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”.
I gruppi elettrogeni, in quanto impianti tecnici degli edifici, sono inclusi in tale definizione e risultano soggetti al campo di applicazione del DPCM 14/11/1997 e quindi al rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali, nei casi in cui la loro attivazione rientri tra le attività di esercizio e nelle fasi di manutenzione per la verifica e controllo dell’efficienza degli stessi gruppi.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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Risposta prot. 215120 del 25.11.2024.pdf |
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Interpello prot. 153903 del 21.08.2024.pdf |
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