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Interpello ambientale 22.11.2024 - Classificazione combustibile derivante da rifiuto / CSS

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Interpello ambientale 22 11 2024   Classificazione combustibile derivante da rifiuto   CSS

Interpello ambientale 22.11.2024 - Classificazione combustibile derivante da rifiuto / CSS

ID 23014 | 26.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 22.11.2024

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Chiarimenti relativamente classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la Regione Lazio chiede chiarimenti relativamente alla classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) e, in particolare, se “il Combustibile Derivante da Rifiuto (EER 19 12 10) ovvero il CSS-rifiuto, … decadente dalle attività di trattamento intermedie (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) ovvero solo di alcune di tali attività di trattamento intermedie (ad esempio esclusivamente laddove venga effettuato anche il trattamento biologico e dunque escludendo i TM), possa classificarsi come rifiuto speciale e non urbano, in quanto sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio, potendo dunque essere considerato ai fini del suo trattamento successivo (ad esempio in impianti di termovalorizzazione) come rifiuto speciale e non urbano.”

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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