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Decreto 17 aprile 2024

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Decreto 17 aprile 2024 / Contributo a fondo perduto fotovoltaico imprese agricole

ID 22462 | 24.08.2024

Decreto 17 aprile 2024 Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare». 

(GU n.197 del 23.08.2024)

...

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023, che si intende integralmente richiamato.

2. In particolare, il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all’attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 5 del presente articolo.

3. L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica, ai sensi del punto 152, lettera e) degli orientamenti.

4. Salvo per i casi di cui all’Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

5. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

6. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell’avviso del 21 luglio 2023.

7. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi (così come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

[...]

Beneficiari: 

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO elencati dal bando;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività indicate dal Codice civile e le cooperative o loro consorzi;

d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Spese finanziate: Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all’attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti) finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.

Per le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, possono essere ammessi ai contributi previsti nei limiti delle intensità di aiuto, esclusivamente i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici la cui energia elettrica prodotta sarà destinata a soddisfare l’autoconsumo o l’autoconsumo condiviso (cosiddetti impianti in regime di cessione parziale/autoconsumo).

Impianto fotovoltaico

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione dei componenti costituenti l’impianto fotovoltaico da realizzare ovvero i moduli fotovoltaici, gli inverter, i software di gestione (ove richiesti), l’ulteriore componentistica (cavi, quadri, strutture di supporto, trasformatori, dispositivi di sicurezza a norma CEI, ecc.) necessaria al funzionamento dell’impianto;

- approntamento cantiere e direzione lavori;

- fornitura e posa in opera di materiali impiegati per l’esecuzione delle opere edili-murarie, gli adeguamenti impiantistici e le attrezzature di supporto per la corretta installazione e funzionalità dell’impianto nel rispetto delle normative vigenti;

- spese per lo svolgimento di adempimenti verso i soggetti competenti per la connessione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Tra queste rientrano gli importi da corrispondere al Gestore di Rete territorialmente competente, eventuali oneri per l’adeguamento dell’infrastruttura di rete necessario, l’assolvimento degli obblighi fiscali se previsti dalla norma, altri oneri necessari.

Sistema di Accumulo

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa:

- acquisto e installazione di batterie di accumulatori;

- acquisto e installazione dei dispositivi di gestione, conversione e controllo intesi come il complesso delle apparecchiature (hardware) utili al funzionamento del sistema di accumulo.

A tal riguardo si precisa che nel computo delle spese utili alla determinazione del contributo previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo non sono ammessi i costi derivanti dall’acquisto dei dispositivi di conversione se questi sono già integrati all’impianto fotovoltaico (c.d. inverter ibridi);

- acquisto di licenze e logiche di funzionamento (software) del sistema di accumulo solo se non inclusi nella dotazione prevista dal costruttore del sistema di accumulo installato.

Dispositivi di ricarica

Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali previsti, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000 (euro trentamila/00). Le spese dovranno essere riferibili all’acquisto di dispositivi di ricarica, adeguatamente documentabili e rendicontabili.

I dispositivi di ricarica dovranno essere di nuova costruzione, non già impiegati in altri siti o impianti e conformi alla normativa tecnica di settore.

Interventi Complementari

Congiuntamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile realizzare uno o più interventi di riqualificazione edile ed energetica della copertura del manufatto sul quale è installato l’impianto fotovoltaico.

Gli interventi complementari ammissibili ai benefici previsti dalla Misura risultano:

a) rimozione e smaltimento dell’amianto/eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;

b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Contributo a FONDO PERDUTO

La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro così ripartiti:

a) fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;

b) fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);

c) fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;

d) fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.

Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il Soggetto Beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.

In particolare, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:

- al 80% delle spese ammissibili.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

- al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;

- Al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;

- Al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili (escluse le previste maggiorazioni).

Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo citato dal bando, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili (escluse le previste maggiorazioni).

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Tags: Ambiente Energy Impianti fotovoltaici

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